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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06446/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013, emesso dal Comune su immobili di proprietà di un’azienda ospedaliera ubicati in Palermo. La commissione tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l’appello della contribuente, riconoscendo l’esenzione IMU per alcuni fabbricati perché destinati esclusivamente a compiti istituzionali: un immobile in via Ingegneros 33, già ospedale San Lorenzo ma temporaneamente inutilizzato per ristrutturazione; un padiglione ospedaliero; un immobile adibito a sede e attività amministrative; e un edificio storico vincolato come pertinenza di villa sottoposta a vincolo monumentale e ambientale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sostenendo che l’avviso era conforme alla dichiarazione presentata dalla contribuente, che alcuni beni non potevano godere dell’esenzione perché non concretamente utilizzati o perché indicati come terreni agricoli, e che la tassazione derivava correttamente dall’accatastamento e dalle risultanze catastali; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per carenza assoluta dei requisiti di legge e motivazione illogica/lacunosa, lamentando un vizio motivazionale. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo dichiarandolo inammissibile, perché formulato in modo generico e promiscuo e comunque non riconducibile a un vizio di motivazione rilevante nei limiti del "minimo costituzionale"; ha respinto il primo motivo, ritenendo non decisiva la temporanea inattività dell’immobile ai fini dell’esenzione quando permanga la destinazione ai compiti istituzionali. Ha inoltre precisato che il giudicato esterno non vincola l’interpretazione della norma tributaria e non copre elementi variabili quali la concreta attività svolta negli immobili. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del Comune alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito favorevole all’azienda ospedaliera, rigettando integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione, perché non specifica e non idonea a integrare un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c., e infondato il motivo di violazione di legge, affermando che l’esenzione IMU spetta agli immobili destinati istituzionalmente anche se temporaneamente inutilizzati, purché non sia cessata in modo irreversibile la destinazione pubblicistica. Ha escluso che il giudicato esterno invocato dal controricorrente potesse limitare l’attività interpretativa del giudice, trattandosi di tributo periodico e di elementi fattuali variabili. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011

    L'esenzione IMU per gli immobili degli enti indicati opera quando i beni sono destinati esclusivamente a compiti istituzionali; il temporaneo inutilizzo non fa venir meno l'esenzione se permane la destinazione funzionale.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    La perdita dell'esenzione richiede la cessazione irreversibile della destinazione istituzionale del bene, non essendo sufficiente una mera sospensione materiale dell'uso.

  • art. 360, comma primo, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve individuare chiaramente il vizio denunciato e, per il vizio motivazionale, può essere dedotto solo nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

  • art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile solo in caso di mancanza o apparenza della motivazione in termini radicali.

  • art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale; non è censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se manca del tutto la giustificazione del decisum o se essa è meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 12 preleggi

    L'interpretazione della disciplina processuale richiamata va svolta secondo i criteri ermeneutici generali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Integra la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il temporaneo inutilizzo di un immobile non fa perdere l'esenzione tributaria prevista per i beni destinati a finalità istituzionali, quando la destinazione pubblicistica permane e non sia intervenuta una cessazione irreversibile della funzionalità del bene.
  • Nei giudizi di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo chiaro e specifico il vizio denunciato e collegarlo puntualmente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o cumulative sono inammissibili.
  • Il giudicato esterno, nelle controversie tributarie relative a tributi periodici, vincola soltanto i fatti costitutivi tendenzialmente permanenti o pluriennali, non l'interpretazione giuridica della norma né elementi fattuali variabili nel tempo.
  • La concreta attività svolta negli immobili costituisce requisito oggettivo variabile ai fini dell'esenzione tributaria e deve essere verificata con riferimento al singolo periodo d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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