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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9015/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la decisione del Tribunale di Aosta, la quale aveva accolto l'opposizione di Maria Antonella Di Pierro contro due ordinanze ingiunzione per sanzioni amministrative relative all'omesso versamento di ritenute previdenziali (periodi gen-nov 2014 e dic 2014-nov 2015). Questione centrale: se la notifica della contestazione rispetti il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9 d.lgs. 8/2016 (in relazione all'art. 14 l. n. 689/1981) per le violazioni depenalizzate, e quale sia il dies a quo quando non vi è stata trasmissione degli atti dalla Procura. L'INPS sosteneva che la disciplina speciale dell'art. 9 dovesse far decorrere il termine dalla ricezione degli atti dalla Procura e non comportasse decadenza per inosservanza; i giudici di merito avevano ritenuto tardiva la notifica effettuata nell'aprile 2017 e avevano considerato decorso il termine dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 va interpretato come prevedente un termine di decadenza analogo a quello dell'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981: l'autorità amministrativa deve notificare la violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti dalla Procura e tale termine è a pena di decadenza. Quando non c'è stata alcuna trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, e risulta che l'INPS già era in possesso dei dati necessari e non avrebbe richiesto attività istruttorie ulteriori, il termine decadenziale decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016). Poiché la notifica dell'INPS è avvenuta in aprile 2017, oltre il termine, le sanzioni sono state dichiarate estinte. La Corte ha compensato le spese e dichiarato dovuto, se applicabile, un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 9

    “l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” e “l’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”

    La Corte ha ritenuto che il termine previsto dall'art. 9, comma 4, costituisca un termine di decadenza per l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell'amministrazione; quando non vi è trasmissione degli atti dalla Procura, il termine può decorrere dalla entrata in vigore del decreto se l'amministrazione era già in grado di procedere senza istruttoria aggiuntiva.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 8, comma 1

    “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”

    Consente l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative anche a fatti antecedenti; la Corte ha usato questa disposizione per includere le violazioni pregresse nel regime previsto dal d.lgs. 8/2016.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 6

    “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”

    Stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle regole procedurali della legge n. 689/1981; la Corte ha considerato tale richiamo insieme alle previsioni specifiche dell'art. 9 per concludere sulla natura decadenziale del termine.

  • legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 14, comma 2

    Art. 14 contiene il termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione, interpretato dalla giurisprudenza come termine di decadenza; la Corte ha richiamato il principio e ha equiparato il termine dell'art. 9 d.lgs. 8/2016 a tale decadenza.

  • d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. 2, comma 1-bis (conv. e mod.)

    Norma che originariamente prevedeva il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali; il d.lgs. 8/2016 ha in parte depenalizzato tale fattispecie trasformandola in illecito amministrativo nei limiti previsi.

  • legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 16

    Riferita nella sentenza come disciplina del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica; utile per il quadro normativo delle sanzioni amministrative, ma non centrale per la decisione sul decorso del termine decadenziale.

  • legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 28

    Prevede la prescrizione del diritto della pubblica amministrazione alla riscossione; la Corte l'ha ritenuta inadeguata, da sola, a garantire certezza e tempestività rispetto al termine decadenziale.

  • disposizioni di carattere generale (art. 252 att. c.c.)

    Applicata nel senso che un termine decadenziale introdotto da una norma sopravvenuta può trovare applicazione alle situazioni anteriori ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò giustifica la decorrenza dal 06/02/2016 nel caso in esame.

Massime di principio

  • Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notifica agli interessati delle violazioni depenalizzate va interpretato come termine di decadenza: il mancato rispetto estingue il potere sanzionatorio.
  • Se non vi è stata alcuna trasmissione degli atti dalla Procura all'autorità amministrativa, il dies a quo per la decorrenza del termine può essere la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), ove risulti che l'amministrazione era già in possesso degli elementi necessari e non richiedeva ulteriori indagini.
  • L'onere di provare l'osservanza del termine decadenziale incombe sull'amministrazione che esercita il potere sanzionatorio; l'assenza di prova della tempestiva trasmissione o ricezione degli atti favorisce l'incolpato.
  • L'introduzione di un termine decadenziale da parte di norma sopravvenuta può applicarsi a fatti anteriori, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della norma stessa (principio di tutela della certezza del diritto).
  • Le amministrazioni che devono applicare sanzioni derivanti da depenalizzazioni devono attivarsi tempestivamente dopo l'entrata in vigore della disciplina speciale e documentare ogni passaggio procedurale (es. trasmissione degli atti), per evitare decadenze.

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