Cassazione Civile, Sentenza n. 9021/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione da parte dell'INPS avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato estinta l'obbligazione di pagamento derivante da ordinanze ingiunzione per omesso versamento di ritenute previdenziali, ritenendo maturata la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria in riferimento al termine previsto dall'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981, prendendo come dies a quo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (parziale depenalizzazione). L'INPS sosteneva che la disciplina applicabile fosse esclusivamente quella del d.lgs. n. 8/2016 (artt. 8 e 9) che prevede la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa e la successiva notifica entro novanta giorni, senza che la mancata trasmissione comporti decadenza a carico dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 8/2016 (termine di novanta giorni per la notifica da parte dell'autorità amministrativa) va interpretato come termine di decadenza analogamente all'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981, in conformità ai principi costituzionali di legalità, diritto di difesa e buon andamento dell'amministrazione. Tuttavia, nella situazione in cui l'autorità giudiziaria non abbia trasmesso gli atti all'ente e l'ente stesso risultasse già in possesso dei dati necessari (nessuna attività istruttoria richiesta), il termine decadenziale decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6/2/2016). Nel caso di specie i giudici di merito avevano accertato che l'INPS aveva già a disposizione i dati dagli archivi, per cui la decadenza era maturata; pertanto la Corte ha confermato l'estinzione dell'obbligazione e compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2
Termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria; la giurisprudenza della Corte lo considera termine di decadenza per la contestazione/notifica della violazione
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 8, comma 1
"le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso"
Stabilisce la retroattività della sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa anche per violazioni anteriori; tali sanzioni rientrano nel campo applicativo delle disposizioni procedurali del decreto
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 9, comma 1
"l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi"
Imposta l'onere di trasmissione degli atti dalla magistratura all'autorità amministrativa entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto, come fase applicativa della depenalizzazione
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 9, comma 4
"l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti"
La Corte interpreta questo termine come termine di decadenza per l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell'autorità amministrativa, in linea con l'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 6
"nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"
Collega le procedure del d.lgs. 8/2016 alle garanzie procedurali e ai termini previsti dalla l. n. 689/1981, estendendo l'applicabilità delle norme procedurali
d.l. 23 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis
Norma che originariamente qualificava penalmente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali; rilevante per il processo di depenalizzazione operato dal d.lgs. n. 8/2016
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 28
Termine di prescrizione per il recupero delle somme dovute per violazioni amministrative; la Corte distingue la prescrizione dalla decadenza, ritenendo la prescrizione insufficiente a garantire certezza giuridica e diritto di difesa se non affiancata da termini decadenziali
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 23, 24 e 97
Principi invocati per giustificare l'interpretazione di termini decadenziali: legalità (art.23), diritto di difesa (art.24) e buon andamento/imparzialità dell'amministrazione (art.97) impongono limiti temporali certi e prossimi all'accertamento
Corte costituzionale, sent. n. 151 del 2021
Richiamata per il principio che la previsione di un termine preciso per l'irrogazione della sanzione è essenziale per la certezza giuridica e per l'effettività del diritto di difesa; supporta l'interpretazione di decadenza dei termini procedurali
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 15352 del 2015
Richiamata per il principio secondo cui una norma sopravvenuta che introduce un termine decadenziale si applica ai rapporti pendenti a partire dalla data di entrata in vigore della nuova norma e non retroattivamente
Massime di principio
- Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notifica della violazione si interpreta come termine di decadenza dell'esercizio della potestà sanzionatoria; quindi, se decorso, l'obbligazione sanzionatoria può estinguersi.
- Se l'autorità giudiziaria trasmette gli atti, il dies a quo per il termine decadenziale è la ricezione degli atti da parte dell'autorità amministrativa; la trasmissione tempestiva e documentabile è quindi cruciale per l'amministrazione.
- Nel caso in cui non sia avvenuta alcuna trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria, e l'amministrazione sia comunque già in possesso dei dati necessari senza necessità di istruttoria, il termine decadenziale decorre dalla data di entrata in vigore della norma che ha depenalizzato (qui 6/2/2016).
- L'onere di provare l'osservanza dei termini decadenziali grava su chi intende esercitare il potere sanzionatorio (l'amministrazione): deve essere in grado di dimostrare la tempestiva ricezione degli atti e l'avvenuta notifica entro i termini a pena di decadenza.
- La prescrizione del diritto a riscuotere (art. 28 l. n. 689/1981) non sostituisce la funzione protettiva del termine decadenziale: la prescrizione è più lunga e suscettibile di interruzioni, per cui non garantisce la stessa immediatezza e tutela del diritto di difesa.
- In presenza di una legge sopravvenuta che introduce un termine decadenziale, tale termine si applica ai procedimenti pendenti solo a partire dalla sua entrata in vigore; ciò tutela l'interesse dell'amministrazione evitando di imputarle decadenze anteriori alla nuova disciplina, ma non esclude l'applicazione del nuovo termine ove la situazione materiale permetta l'esercizio immediato del potere sanzionatorio.
- Nel valutare casi analoghi, verificare sempre se l'amministrazione aveva già in suo possesso gli elementi probatori necessari: se sì, la decorrenza del termine può essere fissata alla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione; se no, il termine decorre dalla effettiva ricezione degli atti dalla magistratura.
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