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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9016/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato il Tribunale di Aosta, il quale aveva accolto l'opposizione di Bonin avverso l'ordinanza ingiunzione INPS relativa a sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi riferiti al primo e secondo trimestre 2015. Questione centrale: disciplina temporale per la notifica della contestazione delle illeciti depenalizzati dal d.lgs. n. 8/2016 (art. 8 e 9) e decorrenza del termine di 90 giorni a pena di decadenza ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981, nel caso in cui non vi sia stata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso INPS confermando la decisione dei giudici di merito: la notifica della contestazione effettuata il 23/03/2017 è stata ritenuta tardiva rispetto al termine di novanta giorni. La Corte ha affermato che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 è perentorio (a pena di decadenza) e, in mancanza di trasmissione degli atti dalla procura, decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), quando dal giudizio di merito risulti che l'amministrazione già era in possesso dei dati utili e che non era necessaria alcuna attività istruttoria supplementare. Ha inoltre precisato che l'onere di provare l'osservanza dei termini spetta all'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    l’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti

    La Corte legge il comma 4 alla stregua di un termine di decadenza per l'esercizio della potestà sanzionatoria, equiparandolo al termine di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981

  • art. 8 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso

    L'art. 8 estende l'applicazione delle sanzioni amministrative anche ai fatti anteriori; la Corte lo collega all'art. 9 per determinare la disciplina applicabile e i termini

  • art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689

    termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione (comma 2)

    Riferimento normativo generale: la giurisprudenza di legittimità ha interpretato il termine di cui all'art. 14, comma 2, come termine decadenziale; la Corte assimila il termine di art. 9 d.lgs. 8/2016 a tale regime

  • art. 6 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    Stabilisce in termini generali l'applicabilità, in quanto compatibili, delle sezioni I e II del capo I della l. n. 689/1981 al procedimento per l'applicazione delle sanzioni introdotte dal d.lgs. n. 8/2016; la Corte ne riconosce efficacia anche per le fattispecie riguardanti violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore, in connessione con art. 8

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. con modif. (art. depenalizzato)

    Norma originaria che prevedeva il reato di omesso versamento delle ritenute; il d.lgs. 8/2016 ha parzialmente depenalizzato tale fattispecie trasformandola, entro certi limiti, in illecito amministrativo

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    Dispositivo che ha parzialmente depenalizzato il reato in esame; dà il presupposto per l'applicazione degli artt. 8 e 9 e per l'applicazione del regime sanzionatorio amministrativo

  • Corte costituzionale, sent. n. 151 del 2021

    Richiamata a supporto dei principi costituzionali (legalità, diritto di difesa, buon andamento della P.A.) che giustificano l'interpretazione del termine come decadenziale e la necessità di un limite temporale nella formazione del provvedimento sanzionatorio

  • Cass. S.U. n. 15352 del 2015 (giurisprudenza richiamata)

    Principio sul bilanciamento tra efficacia della norma che introduce un termine decadenziale ex novo e tutela dell'interesse della parte pubblica: il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della norma quando applicabile a situazioni pendenti

Massime di principio

  • Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notifica delle illeciti depenalizzati è perentorio: il suo mancato rispetto determina la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria.
  • Se l'autorità giudiziaria non trasmette gli atti, il termine decadenziale decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), quando risulti che l'amministrazione era già in possesso dei dati e non richiedeva attività istruttorie ulteriori.
  • L'onere di provare il rispetto dei termini a pena di decadenza incombe sull'amministrazione che intende esercitare la potestà sanzionatoria; se questa prova manca, la contestazione può essere dichiarata estinta.
  • L'inerzia della pubblica autorità (in particolare dell'Autorità giudiziaria) non può essere fatta gravare sull'interessato a detrimento del suo diritto alla tempestiva definizione della posizione giuridica e al diritto di difesa.
  • In caso di necessità di attività istruttorie ulteriori da parte dell'amministrazione, dovrà essere dimostrato che tali attività erano effettivamente necessarie e giustificano una notifica successiva; altrimenti vale la decorrenza dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.

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