Cassazione Civile, Sentenza n. 9023/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione avverso ordinanze ingiunzione per omesso versamento di ritenute previdenziali; questione se sia maturata la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria per il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981 e/o dall'art. 9 d.lgs. n. 8/2016 (termine di 90 giorni per la notifica dall'autorità amministrativa dopo ricezione degli atti), in particolare quando debba ritenersi iniziata la decorrenza nel caso in cui l'autorità giudiziaria non abbia trasmesso gli atti all'INPS
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS e confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinta l'obbligazione di pagamento. La Corte ha stabilito che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 è perentorio (a pena di decadenza) e, nel caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, la decorrenza può essere fissata dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6/2/2016) quando risulti che l'INPS disponeva già di tutti i dati e che l'accertamento non richiedeva attività istruttoria. Per tali ragioni la decadenza è maturata e gli importi richiesti sono estinti; spese compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
Principio generale sul termine perentorio a pena di decadenza nell'esercizio della potestà sanzionatoria; la Corte lo utilizza come parametro interpretativo per i termini previsti dal d.lgs. n. 8/2016
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 8/2016
"le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso"
Stabilisce la retroattività dell'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente; la Corte la considera idonea a ricomprendere anche le fattispecie già pendenti
art. 9, d.lgs. n. 8/2016
"l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti..." e "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati... entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti"
La Corte interpreta il termine di 90 giorni soprattutto il comma 4 come termine decadenziale per la notifica dell'illecito amministrativo; se non vi è trasmissione, la decorrenza può partire dall'entrata in vigore del decreto quando l'amministrazione aveva già i dati e non serviva istruttoria
art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016
Riferimento alla parziale depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali; è il presupposto della sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 (conv. con l. n. 638/1983)
Norma che in precedenza qualificava l'omesso versamento delle ritenute come reato; citata per il contesto della trasformazione in illecito amministrativo
art. 6, d.lgs. n. 8/2016
"nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge ... n. 689"
Collega le regole procedurali della legge n. 689/1981 alle sanzioni amministrative introdotte dal d.lgs. n. 8/2016; giustifica l'uso dei principi decadenziali dell'art. 14 l. 689/1981
art. 252 att. c.c.
Regola richiamata per il principio secondo cui un nuovo termine più breve stabilito dal legislatore si applica anche ai diritti sorti anteriormente, ma decorre dalla data di entrata in vigore della nuova norma; usata per bilanciare l'interesse pubblico e la tutela del destinatario
art. 28, legge n. 689/1981
Richiamato nella discussione quale termine di prescrizione per il recupero delle somme, ma considerato inidoneo da solo a garantire certezza e tutela del diritto di difesa rispetto al termine decadenziale
artt. 23, 24 e 97 Cost.
Valori costituzionali (principio di legalità, diritto di difesa, buon andamento e imparzialità della P.A.) utilizzati per sostenere la necessità di interpretare i termini del d.lgs. n. 8/2016 come decadenziali
Massime di principio
- Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notifica all'interessato va inteso come termine decadenziale: se non rispettato, l'amministrazione perde il potere sanzionatorio.
- Se l'autorità giudiziaria non trasmette gli atti all'ente amministrativo, la decorrenza del termine decadenziale può essere fissata dalla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione (6/2/2016) quando risulti che l'ente disponeva già dei dati necessari e non era necessaria alcuna attività istruttoria.
- L'onere di provare il rispetto dei termini decadenziali incombe sull'amministrazione che intende esercitare il potere sanzionatorio: conservare e documentare la tempestiva ricezione/trasmissione degli atti è essenziale.
- L'inerzia dell'autorità giudiziaria non può recare danno al destinatario della sanzione: in presenza di atti o dati già in possesso dell'amministrazione, questa deve essere pronta ad avviare il procedimento entro i termini previsti, a tutela della certezza del diritto e del diritto di difesa.
- In situazioni analoghe valutare sempre se l'accertamento richiedeva attività istruttoria: se era necessario un approfondimento, il dies a quo può essere diverso; se invece i dati erano negli archivi dell'ente, l'entrata in vigore della norma depenalizzante può costituire il punto di partenza della decorrenza.
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