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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9022/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 83/2023 che aveva dichiarato estinta l'obbligazione di pagamento relativa ad ordinanze ingiunzione per omesso versamento di ritenute previdenziali, ritenendo maturata la decadenza dalla potestà sanzionatoria per il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981, avendo fatto leva sulla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (parziale depenalizzazione) come dies a quo del termine di novanta giorni per la contestazione; INPS contestava che la disciplina da applicare fosse esclusivamente quella degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 8/2016 e che la decadenza non potesse operare se l'autorità amministrativa non avesse ricevuto gli atti dall'autorità giudiziaria entro novanta giorni

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, che impone all'autorità amministrativa di notificare gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, va interpretato come termine di decadenza ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981. Nel caso in cui non vi sia stata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, il termine decadenziale decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6/2/2016) quando risulti che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell'INPS (ossia l'Istituto disponeva già dei dati necessari). Pertanto, essendo stato accertato che l'INPS aveva i dati e non ha notificato nei termini, le pretese sono estinte. La Corte ha enunciato il principio di diritto corrispondente e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge n. 689/1981, art. 14, comma 2

    Il termine previsto dall'art. 14, comma 2, per la contestazione/notifica delle sanzioni è un termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria; principio richiamato come parametro interpretativo.

  • d.lgs. n. 8/2016, art. 8, comma 1

    "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso"

    Stabilisce la retroattività dell'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto.

  • d.lgs. n. 8/2016, art. 9, commi 1 e 4

    "l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti..."; "l’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti"

    La Corte ha ritenuto che il termine di novanta giorni indicato dall'art. 9, comma 4, vada inteso come termine di decadenza per la notifica della violazione; se non vi è trasmissione degli atti, il termine decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, quando l'amministrazione poteva comunque procedere, a condizione che non fosse necessaria alcuna attività istruttoria.

  • d.lgs. n. 8/2016, art. 3, comma 6

    Riferimento alla disposizione che ha parzialmente depenalizzato l'illecito relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali, motivo per l'applicabilità del d.lgs. 8/2016.

  • d.lgs. n. 8/2016, art. 6

    "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"

    Collega proceduralmente il d.lgs. 8/2016 alle norme procedurali della legge n. 689/1981, giustificando l'applicazione delle regole sulla decadenza.

  • d.l. n. 463/1983, art. 2, comma 1-bis

    Richiama la normativa che originariamente qualificava l'omesso versamento delle ritenute come reato, prima della depenalizzazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 151/2021 (giurisprudenza)

    Richiamata per i principi di legalità, certezza del diritto e diritto di difesa che impongono limiti temporali all'esercizio della potestà sanzionatoria e giustificano l'interpretazione di termini come decadenziali.

  • Cass. S.U. n. 15352/2015 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio secondo cui un termine decadenziale introdotto da norma sopravvenuta può trovare applicazione con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova norma rispetto a situazioni pendenti, compatibilmente con le garanzie del contraddittorio e della par condicio delle parti.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notifica della violazione amministrativa è da considerarsi a pena di decadenza: l'amministrazione perde il potere sanzionatorio se non notifica entro il termine previsto.
  • Se l'autorità giudiziaria non trasmette gli atti, il dies a quo per il termine decadenziale può decorrere dall'entrata in vigore della norma che ha depenalizzato il fatto (qui 6/2/2016), ma solo se risulta che l'amministrazione disponeva già dei dati necessari e non era richiesta attività istruttoria ulteriore.
  • L'onere di provare l'osservanza dei termini decadenziali grava sull'amministrazione che intende esercitare il potere sanzionatorio: senza prova della tempestiva trasmissione/notifica la pretesa è vulnerabile.
  • Le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa impongono un'interpretazione restrittiva dei termini procedurali sanzionatori: in caso di dubbio si favorisce la tutela dell'incolpato.
  • Nelle fattispecie analoghe prima di agire verificare: a) se vi è stata trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria e quando; b) se l'amministrazione aveva già dati utili negli archivi che avrebbero consentito l'accertamento senza istruttoria; c) decorrenza del termine dalla entrata in vigore della norma sopravvenuta quando manca la trasmissione.
  • Quando si introducono regole decadenziali nuove per fatti anteriori, va valutata la decorrenza del termine rispetto all'entrata in vigore della norma e il bilanciamento tra interesse pubblico alla sanzione e tutela dei diritti dell'interessato.

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