Regolamento (UE) 2022/317
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/317 della Commissione del 21 febbraio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Dehesa Peñalba» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/317 della Commissione conferisce la protezione unionale al nome "Dehesa Peñalba" come DOP, nell'ambito della disciplina dei prodotti agricoli e, in particolare, del settore vitivinicolo. La Commissione prende atto dell'esame della domanda presentata dalla Spagna, della sua pubblicazione e dell'assenza di opposizioni. Il nome viene quindi protetto e iscritto nel registro previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Protezione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del nome "Dehesa Peñalba" come denominazione di origine protetta (DOP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al nome "Dehesa Peñalba" nel settore vitivinicolo, in quanto denominazione di origine protetta (DOP) riconosciuta nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Non contiene esclusioni specifiche; si limita a conferire la protezione del nome registrato ai sensi degli articoli 97, 98, 99 e 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Protezione del nome "Dehesa Peñalba" come DOP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/317 della Commissione conferisce la protezione unionale al nome "Dehesa Peñalba" quale denominazione di origine protetta. Il provvedimento si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e conclude il procedimento di registrazione avviato dalla Spagna.
Contesto procedurale
La Commissione dà atto che la domanda di registrazione del nome "Dehesa Peñalba" è stata esaminata ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nei considerando si precisa inoltre che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del medesimo regolamento.
Effetti della protezione
In applicazione dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione stabilisce che il nome "Dehesa Peñalba" è protetto come DOP. Il considerando richiama anche il registro previsto dall'articolo 104 dello stesso regolamento, nel quale il nome deve essere iscritto a seguito della protezione accordata.
Entrata in vigore e portata giuridica
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Protezione del nome "Dehesa Peñalba"
L'articolo 1 dispone che il nome "Dehesa Peñalba" è protetto come DOP. La misura dà attuazione all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e comporta l'iscrizione del nome nel registro di cui all'articolo 104 del medesimo regolamento.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando la Commissione precisa che la domanda trasmessa dalla Spagna è stata esaminata ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre evidenziato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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