Regolamento (UE) 2022/239
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/239 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Myanmar/Birmania, inserendo nell’elenco dei soggetti designati 22 persone fisiche e 4 entità. La misura è adottata in risposta al perdurare della grave situazione nel Paese dopo il colpo di Stato del 1º febbraio 2021 e alle violazioni dei diritti umani attribuite al regime militare e ai soggetti ad esso collegati. L’atto modifica soltanto l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 e si applica immediatamente dalla pubblicazione.
Modifica l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, aggiungendo 22 persone fisiche e 4 entità all’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide esclusivamente sull’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, cioè sull’elenco dei soggetti assoggettati a misure restrittive ai sensi dell’articolo 4 bis del medesimo regolamento, senza introdurre in questo atto nuove misure materiali oltre all’aggiornamento dell’elenco.
Modifica delle misure restrittive UE nei confronti del Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Myanmar/Birmania, già istituito con il regolamento (UE) n. 401/2013. Il provvedimento è adottato alla luce del perdurare della grave situazione nel Paese, segnata dal colpo di Stato militare del 1º febbraio 2021, dalle violazioni dei diritti umani e dalla compressione della democrazia e dello Stato di diritto.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiama la dichiarazione dell’Alto Rappresentante dell’1 febbraio 2022, con cui l’Unione ha condannato il colpo di Stato e le gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), chiedendo che i responsabili rispondano delle loro azioni. Poiché non si registrano progressi rapidi nella situazione, il Consiglio ritiene opportuno estendere le misure restrittive a ulteriori soggetti ritenuti responsabili o complici.
Ambito della modifica normativa
L’atto non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica esclusivamente l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, ossia l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi dell’articolo 4 bis. L’effetto pratico è l’inserimento di 22 persone fisiche e 4 entità nell’elenco dei destinatari delle misure.
Persone fisiche inserite nell’elenco
Tra i nuovi designati figurano ministri del governo installato dopo il colpo di Stato, membri del Consiglio di amministrazione dello Stato, componenti della commissione elettorale e alti ufficiali del Tatmadaw. Le motivazioni ricorrenti sono:
- appartenenza o sostegno al regime militare che ha assunto il potere con il colpo di Stato;
- coinvolgimento in decisioni o attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto;
- partecipazione a repressione politica, limitazioni della libertà di espressione e di riunione, e gravi violazioni dei diritti umani;
- responsabilità per operazioni militari o amministrative che hanno causato morti, sfollamenti, violenze contro civili e altre condotte lesive della pace e della stabilità.
Il testo fornisce, per ciascun nominativo, dati identificativi essenziali e la motivazione della designazione, con data di inserimento nell’elenco pari al 21 febbraio 2022.
Entità inserite nell’elenco
Le quattro entità aggiunte sono conglomerati privati o imprese di proprietà dello Stato:
- Htoo Group of Companies;
- International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited;
- No. 1 Mining Enterprise (ME1);
- Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE).
Le ragioni dell’inserimento riguardano i legami stretti con i vertici militari, il sostegno finanziario al Tatmadaw, la fornitura di supporto materiale o economico al regime e il fatto che talune imprese statali generino entrate a favore del controllo militare, contribuendo così alla capacità del regime di perseguire politiche che compromettono democrazia e diritti umani.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non prevede ulteriori disposizioni procedurali o transitorie, limitandosi all’aggiornamento immediato dell’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di nuovi nominativi nella rubrica relativa alle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis e di nuove entità nella rubrica relativa alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis.
Nuove designazioni di persone fisiche
Sono aggiunte 22 persone fisiche all’elenco sanzionatorio. Tra i soggetti inseriti figurano membri del governo militare, del Consiglio di amministrazione dello Stato, della commissione elettorale e alti ufficiali delle forze armate del Myanmar/Tatmadaw, ritenuti responsabili o coinvolti in azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la pace, sicurezza e stabilità del Paese.
Nuove designazioni di entità
Sono aggiunte 4 entità all’elenco: Htoo Group of Companies, International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited, No. 1 Mining Enterprise (ME1) e Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE). Le motivazioni riguardano, in sintesi, i legami con il Tatmadaw, il sostegno finanziario e materiale al regime militare, nonché il beneficio economico tratto dal controllo delle imprese statali e il contributo alla capacità del regime di proseguire attività contrarie alla democrazia e ai diritti umani.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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