Regolamento (UE) 2022/235
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/235 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/235 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, che introduce misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e soggetti associati. L’atto inserisce nell’elenco due persone fisiche e due gruppi/entità, rafforzando il regime sanzionatorio UE in risposta alla persistente minaccia terroristica. La modifica ha effetto immediato dalla pubblicazione ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Modifica l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1686 contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, aggiungendo due persone e due gruppi all’allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in modo direttamente applicabile, dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda i soggetti già inclusi e quelli aggiunti nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, ossia persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi associati a ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. Non prevede esclusioni specifiche nel testo fornito, ma opera come aggiornamento puntuale dell’elenco sanzionatorio esistente.
Modifica delle misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/235 attua il regolamento (UE) 2016/1686, che prevede misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh), Al Qaeda e i soggetti a essi associati. Il nuovo atto interviene in via meramente aggiornativa sull’allegato I del regolamento di base, in ragione della persistente minaccia rappresentata da tali organizzazioni e dai loro affiliati.
Ambito della modifica
L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2016/1686. La modifica riguarda persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi associati a ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contenuto dell’aggiornamento dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono effettuati tre interventi principali:
- la rubrica della parte A è sostituita da "A. Persone fisiche di cui all’articolo 3";
- sono inserite due nuove persone fisiche: Osama MAHMOOD e Sultan Aziz AZAM, con i relativi alias e dati identificativi disponibili;
- è introdotta la parte B, relativa a "Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3", con l’inserimento di Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) e Dàesh - Hind Province, entrambe con i rispettivi alias.
Dati identificativi dei soggetti aggiunti
Per le persone fisiche, il regolamento riporta i dati utili all’identificazione ai fini dell’applicazione delle misure restrittive:
- Osama MAHMOOD: alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood; cittadinanza pakistana presunta;
- Sultan Aziz AZAM: alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam; nato nel 1985 in Afghanistan; cittadinanza afghana. Per le entità, vengono indicati i nomi principali e gli alias, senza ulteriori precisazioni nel testo fornito.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori e le autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Il contenuto sostanziale è l’inclusione di nuovi nominativi e denominazioni nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Nuove persone fisiche inserite nell’elenco
Nell’allegato vengono aggiunte due persone fisiche: 8) Osama MAHMOOD, con alias Ustadh Usama Mahmood e Ousama Mahmood, cittadinanza pakistana presunta; 9) Sultan Aziz AZAM, con alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam e Sultan Aziz Ezzam, nato nel 1985 in افغانستان/Afghanistan, cittadinanza afghana.
Nuove entità e organismi inseriti nell’elenco
Nell’allegato vengono aggiunte la rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3" e due voci: 1) Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS), con i relativi alias; 2) Dàesh - Hind Province, con i relativi alias, tra cui Wilayah of Hind e Islamic State’s Hind Province (ISHP).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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