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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/237

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/237 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32022R0237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive adottate dall’Unione in relazione alla Siria. A seguito del decesso di Mohammed Makhlouf, il Consiglio ritiene opportuno includere altri cinque membri della famiglia Makhlouf nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, in ragione del rischio che i beni ereditati possano sostenere il regime siriano. La modifica opera tramite l’inserimento nominativo dei nuovi soggetti nell’elenco delle persone designate.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 per aggiungere cinque membri della famiglia Makhlouf all’elenco delle persone soggette a misure restrittive relative alla Siria.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea in considerazione della situazione in Siria, incidendo sull’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi sottoposti a restrizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 36/2012. L’intervento riguarda specificamente la sezione A dell’allegato II, relativa alle persone fisiche, e comporta l’iscrizione di cinque soggetti identificati come membri della famiglia Makhlouf. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/237 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Siria, aggiornando l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. La misura è adottata alla luce della situazione in Siria e del rischio che beni riconducibili alla famiglia Makhlouf possano sostenere il regime siriano.

Contesto e finalità

Il regolamento parte dal presupposto che Mohammed Makhlouf fosse già stato inserito nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive e che, a norma del regolamento (UE) n. 36/2012, tale inserimento fosse stato mantenuto. Considerato che Mohammed Makhlouf è deceduto il 12 settembre 2020 e che i suoi eredi sono membri della famiglia Makhlouf, il Consiglio ritiene sussistente un rischio intrinseco che i beni ereditati siano utilizzati per sostenere le attività del regime siriano, con possibile contributo alla repressione violenta della popolazione civile.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda il sistema di misure restrittive dell’Unione in materia siriana e, in particolare, la sezione A («Persone») dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti designati, inserendovi cinque persone fisiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento. In concreto, vengono aggiunte cinque voci nella sezione A dell’allegato II, tutte con data di inserimento nell’elenco pari al 21 febbraio 2022:

  • Hala Tarif ALMAGHOUT, indicata come vedova di Mohammed Makhlouf e membro della famiglia Makhlouf;
  • Ghada Adib MHANNA, indicata come vedova di Mohammed Makhlouf e membro della famiglia Makhlouf;
  • Shalaa Mohammed MAKHLOUF, indicata come figlia di Mohammed Makhlouf e membro della famiglia Makhlouf;
  • Kinda Mohammed MAKHLOUF, indicata come figlia di Mohammed Makhlouf e membro della famiglia Makhlouf;
  • Sara Mohammed MAKHLOUF, indicata come figlia di Mohammed Makhlouf e membro della famiglia Makhlouf.

Per ciascuna di esse sono riportati dati identificativi essenziali, tra cui sesso e data di nascita, al fine di consentire l’esatta individuazione dei soggetti destinatari delle misure restrittive.

Effetti giuridici

L’effetto pratico dell’atto è l’estensione delle misure restrittive dell’Unione ai cinque soggetti aggiunti all’elenco. Poiché il regolamento modifica direttamente l’allegato di un atto già vigente, l’aggiornamento produce effetti immediati con la pubblicazione, senza necessità di misure di recepimento nazionali. Per gli operatori, ciò comporta la necessità di verificare l’eventuale disponibilità di asset, rapporti contrattuali o operazioni che coinvolgano i soggetti designati, secondo la disciplina generale del regime sanzionatorio applicabile.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione A («Persone») dell’allegato II.

Nuove designazioni nella sezione A dell’allegato II

L’allegato aggiunge cinque persone all’elenco delle persone soggette a misure restrittive: Hala Tarif ALMAGHOUT, Ghada Adib MHANNA, Shalaa Mohammed MAKHLOUF, Kinda Mohammed MAKHLOUF e Sara Mohammed MAKHLOUF. Per ciascuna voce sono indicati sesso, data di nascita e motivo dell’inserimento, ossia l’essere rispettivamente vedova o figlia di Mohammed Makhlouf e membro della famiglia Makhlouf. La data di inserimento nell’elenco è il 21 febbraio 2022.

Motivazione della misura

I considerando precisano che Mohammed Makhlouf era già inserito nell’elenco e che è deceduto il 12 settembre 2020. Poiché i suoi eredi sono tutti membri della famiglia Makhlouf, il Consiglio richiama il rischio intrinseco che i beni ereditati possano essere utilizzati per sostenere le attività del regime siriano e contribuire alla repressione violenta della popolazione civile.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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