Regolamento (UE) 2022/236
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/236 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/236 aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014. La misura è adottata in risposta al ruolo svolto da cinque persone nell’organizzazione e nel sostegno alle cosiddette elezioni tenutesi in Crimea e a Sebastopoli nel settembre 2021, considerate parte di azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’atto modifica quindi l’allegato I del regolamento base, con effetto immediato dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 con l’inserimento di cinque nuove persone nell’elenco delle misure restrittive relative all’Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea e produce effetti diretti e obbligatori in ciascuno di essi. Riguarda le persone fisiche inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione, che vengono aggiunte all’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014; il contesto materiale è quello delle misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Non disciplina in via generale categorie astratte di soggetti, ma incide su specifici nominativi identificati nell’allegato.
Aggiornamento delle misure restrittive relative all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/236 del Consiglio interviene sul sistema sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, aggiornando l’allegato I con l’inserimento di cinque nuove persone fisiche. L’atto si colloca nel quadro delle misure restrittive dell’Unione connesse ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Contesto e motivazione politica della misura
Nei considerando il Consiglio ricorda che l’Unione europea non riconosce e continua a condannare l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa. L’Unione non riconosce neppure le cosiddette elezioni tenutesi nella penisola di Crimea illegalmente annessa. In tale quadro, l’organizzazione, da parte della Federazione russa, delle cosiddette elezioni per la Duma di Stato nella “Repubblica autonoma di Crimea” e a Sebastopoli nel settembre 2021 è considerata sufficiente a giustificare l’inserimento di cinque persone nell’elenco delle sanzioni.
Base giuridica e rapporto con il regolamento 269/2014
Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 269/2014 e fa espresso riferimento all’articolo 14, paragrafo 1, quale base per la modifica dell’elenco. La tecnica normativa è quella tipica degli atti di esecuzione in materia sanzionatoria: non viene riscritto il regime generale, ma si aggiorna il novero dei soggetti colpiti dalle misure restrittive previste dal regolamento base.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’inserimento delle persone elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. I cinque soggetti sono:
- Aleksei Yurievich CHERNIAK;
- Leonid Ivanovich BABASHOV;
- Tatiana Georgievna LOBACH;
- Nina Sergeevna FAUSTOVA;
- Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV.
Per ciascuno sono riportati dati identificativi essenziali, la posizione ricoperta e la motivazione dell’inserimento. In sintesi, si tratta di membri della Duma di Stato eletti per circoscrizioni legate alla Crimea o a Sebastopoli, oppure di componenti della commissione elettorale di Sebastopoli che hanno partecipato all’organizzazione delle elezioni del settembre 2021. Il motivo comune è l’aver fornito sostegno attivo ad azioni e politiche idonee a compromettere o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché, in alcuni casi, a destabilizzare ulteriormente il Paese.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Inserimento di cinque nominativi nell’allegato I del regolamento 269/2014
L’articolo 1 dispone che le persone elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione siano aggiunte all’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. I nominativi inseriti sono Aleksei Yurievich CHERNIAK, Leonid Ivanovich BABASHOV, Tatiana Georgievna LOBACH, Nina Sergeevna FAUSTOVA e Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV.
Motivazione dell’inserimento nell’elenco
Dai considerando e dall’allegato emerge che l’inserimento è fondato sul ruolo svolto dai destinatari nell’ulteriore integrazione della Crimea nella Federazione russa e/o nell’organizzazione delle cosiddette elezioni nella Crimea illegalmente annessa e a Sebastopoli. Il Consiglio qualifica tali condotte come sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e in alcuni casi come fattori di ulteriore destabilizzazione dell’Ucraina.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo del provvedimento
Il regolamento attua il regolamento (UE) n. 269/2014, richiamando l’articolo 14, paragrafo 1, come base giuridica specifica per l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
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