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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/250

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/250 della Commissione del 21 febbraio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento inserisce nel sistema dei certificati sanitari/ufficiali un nuovo modello specifico per l’ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna, denominato OV/CAP-X-NI, applicabile fino al 31 dicembre 2024. La modifica riflette i nuovi requisiti sanitari derivanti dalla disciplina sulle importazioni di ovini e caprini destinati alla riproduzione, in particolare per la scrapie classica. Contestualmente, l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione viene aggiornato per limitare espressamente l’uso di tale modello alla Gran Bretagna, con coordinamento tra i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404.

Modifica i modelli di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso di ovini e caprini, introducendo un modello specifico per l’Irlanda del Nord da Gran Bretagna, e aggiorna l’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di ovini e caprini.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di ovini e caprini provenienti da paesi terzi, in particolare alla spedizione dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2024, nonché all’aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Riguarda i certificati sanitari e sanitari/ufficiali previsti per gli ungulati, con effetti pratici per operatori, esportatori, autorità veterinarie e controlli ufficiali. Non introduce un regime generale nuovo per tutte le specie, ma modifica in modo mirato i modelli e le voci pertinenti per ovini e caprini; l’uso del nuovo modello OV/CAP-X-NI è limitato alla Gran Bretagna e all’Irlanda del Nord, entro il termine indicato.

Modifica dei certificati per ovini e caprini e aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/250 della Commissione interviene su due atti applicativi della normativa unionale in materia di sanità animale: il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, relativo ai modelli di certificati sanitari e sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di animali terrestri, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

La finalità è quella di coordinare il sistema di certificazione con le nuove condizioni sanitarie applicabili ai movimenti di ovini e caprini dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord, in particolare per gli animali destinati alla riproduzione e per il profilo di rischio connesso alla scrapie classica.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento (UE) 2017/625, richiamati come basi giuridiche per l’adozione di atti di esecuzione in materia di certificazione e controlli ufficiali. Nei considerando viene ricordato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 disciplina i modelli di certificato richiesti per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati, tra cui il modello OV/CAP-X per ovini e caprini.

Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che elenca i paesi terzi e le zone autorizzate all’ingresso nell’Unione. Il quadro è completato dal regolamento (CE) n. 999/2001, che stabilisce le misure per prevenire, controllare ed eradicare le encefalopatie spongiformi trasmissibili, con particolare rilievo per i requisiti di importazione di ovini e caprini.

Il considerando relativo all’accordo di recesso del Regno Unito chiarisce che, ai fini dell’Irlanda del Nord, continuano ad applicarsi i regolamenti richiamati e gli atti esecutivi fondati su di essi; di conseguenza, gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord sono soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi.

Nuovo modello di certificato OV/CAP-X-NI

L’intervento centrale consiste nell’introduzione del modello OV/CAP-X-NI, destinato all’ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024. A tal fine, l’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/403 è integrato con una nuova lettera m), e l’allegato II è aggiornato mediante l’inserimento di un nuovo capitolo 4 bis.

Il certificato è un certificato sanitario/ufficiale e contiene sia attestazioni di sanità pubblica sia attestazioni di sanità animale. Esso deve essere compilato secondo le note generali previste per i certificati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Contenuto essenziale del certificato

La parte sanitaria pubblica richiede, in sintesi, che gli animali:

  • non abbiano ricevuto stilbeni o tireostatici;
  • non abbiano ricevuto estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti per finalità diverse dal trattamento terapeutico o zootecnico;
  • siano conformi alle garanzie previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE e figurino nella decisione 2011/163/UE per il paese di origine interessato.

La parte di sanità animale richiede, tra l’altro, che gli animali provengano da una zona autorizzata per l’ingresso nell’Unione e che siano rimasti continuativamente nella zona di origine e nello stabilimento di origine per i periodi richiesti, senza introduzione di altri ovini, caprini o animali sensibili alle stesse malattie, e senza contatti con animali di stato sanitario inferiore.

Il certificato richiede inoltre:

  • trasporto in mezzo previamente pulito e disinfettato, con caratteristiche idonee a evitare la fuoriuscita degli animali e a consentire l’ispezione visiva;
  • ispezione clinica nelle 24 ore precedenti il carico, senza segni di malattie rilevanti;
  • assenza, in linea generale, di vaccinazioni contro alcune malattie elencate, con specifiche eccezioni e varianti legate allo status sanitario della zona di origine.

Requisiti territoriali e di stabilimento

Il modello dettaglia in modo molto preciso i requisiti relativi alla zona e allo stabilimento di provenienza. In particolare, la zona di origine deve risultare esente o soggetta a condizioni specifiche per malattie quali afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini, pleuropolmonite contagiosa caprina, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, brucellosi, surra e morva, con finestre temporali diverse a seconda della malattia e della classificazione della zona.

Lo stabilimento di origine deve essere registrato e sottoposto a controllo dell’autorità competente, conservare per almeno tre anni la documentazione sugli animali, essere oggetto di visite veterinarie regolari, non essere soggetto a restrizioni nazionali per motivi di sanità animale al momento della spedizione e rispettare i requisiti di sorveglianza per diverse malattie elencate. Il certificato contempla anche condizioni particolari per i maschi non castrati di ovini e per la ricerca di specifiche infezioni, con opzioni differenziate per ovini e caprini.

Scrapie classica e importazioni in Irlanda del Nord

Uno dei motivi principali dell’intervento è l’adeguamento alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2022/175 all’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001. Il certificato OV/CAP-X-NI incorpora quindi requisiti specifici sulla scrapie classica, richiedendo che gli animali siano rimasti dalla nascita in Gran Bretagna, dove devono esistere:

  • obbligo di notifica della scrapie classica;
  • sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
  • abbattimento e distruzione totale degli animali colpiti;
  • divieto effettivamente applicato da almeno sette anni di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa o ciccioli.

Per gli ovini e caprini destinati alla riproduzione importati in Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2024, il certificato richiede inoltre che provengano da aziende:

  • nelle quali negli ultimi tre anni non siano state imposte limitazioni ufficiali di movimento per BSE o scrapie classica;
  • che abbiano aderito, prima del 1° gennaio 2022, al regime ufficiale di riconoscimento delle aziende con rischio controllato di scrapie classica;
  • che, al momento dell’importazione, soddisfino le condizioni previste dall’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Aggiornamento della voce Regno Unito nel regolamento (UE) 2021/404

L’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2021/404 è sostituito per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito. Per ovini e caprini, l’elenco indica i modelli OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI e OV/CAP-Y, con le pertinenti restrizioni e indicazioni relative alle malattie rilevanti.

La nota finale precisa che OV/CAP-X-NI si applica solo all’ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024, in coerenza con l’articolo 14, lettera m), del regolamento (UE) 2021/403.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Per i professionisti, l’impatto operativo principale consiste nell’adeguamento della documentazione sanitaria da utilizzare per i movimenti di ovini e caprini dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord e nel coordinamento delle verifiche di ammissibilità con l’elenco aggiornato delle origini autorizzate e con le condizioni specifiche in materia di scrapie classica.

Disposizioni principali

Introduzione del nuovo certificato OV/CAP-X-NI

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato con l’aggiunta, all’articolo 14, lettera m), del modello OV/CAP-X-NI, da redigere secondo il capitolo 4 bis dell’allegato II. Il nuovo certificato è destinato all’ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna ed è applicabile fino al 31 dicembre 2024.

Inserimento del capitolo 4 bis nell’allegato II del regolamento (UE) 2021/403

L’allegato II del regolamento (UE) 2021/403 è integrato con un capitolo 4 bis contenente il modello dettagliato del certificato sanitario/ufficiale OV/CAP-X-NI, comprensivo delle attestazioni di sanità pubblica, di sanità animale e delle note di compilazione.

Aggiornamento dell’elenco delle origini autorizzate nel regolamento (UE) 2021/404

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato per sostituire la voce relativa al Regno Unito, indicando per ovini e caprini i modelli OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI e OV/CAP-Y, con precisazione che OV/CAP-X-NI si applica solo all’ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024.

Condizioni sanitarie incluse nel modello di certificato

Il nuovo modello contiene numerose condizioni di certificazione relative a sanità pubblica e animale: assenza di trattamenti con determinate sostanze ormonali o stilbeni, conformità ai piani di sorveglianza dei residui, provenienza da zone autorizzate, permanenza continuativa in zona e stabilimento di origine, assenza di contatti con animali di stato sanitario inferiore, trasporto e ispezione clinica pre-carico, limitazioni vaccinali e requisiti specifici per malattie elencate come afta epizootica, peste dei piccoli ruminanti, febbre catarrale degli ovini, brucellosi, rabbia, carbonchio ematico, surra e altre malattie rilevanti.

Requisiti specifici per la scrapie classica

Il certificato include una sezione specifica sulla scrapie classica: gli animali devono essere rimasti dalla nascita in Gran Bretagna in un contesto in cui la scrapie è a notifica obbligatoria, esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio, gli animali colpiti sono abbattuti e distrutti, e il divieto di somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli ai ruminanti è applicato da almeno sette anni. Per gli ovini e caprini destinati alla riproduzione importati in Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2024, devono inoltre provenire da aziende aderenti prima del 1° gennaio 2022 al regime ufficiale di riconoscimento delle aziende con rischio controllato di scrapie classica e conformi alle condizioni previste dall’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialicommercio di animali vivicertificazione veterinariabrexit e irlanda del nord

Testo integrale

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