Regolamento (UE) 2022/238
Regolamento (UE) 2022/238 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo al Myanmar/Birmania, adeguando il regolamento (UE) n. 401/2013 alla decisione (PESC) 2022/243 del Consiglio. Introduce una deroga mirata al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di un’entità specificamente designata, per evitare effetti indesiderati sulle attività di smantellamento di pozzi petroliferi e di gas e sulla chiusura di contratti preesistenti. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 introducendo una deroga limitata al congelamento di fondi e risorse economiche per consentire lo smantellamento di pozzi di petrolio e gas e la cessazione di specifici contratti in Myanmar/Birmania.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania previste dal regolamento (UE) n. 401/2013. Incide in particolare sui fondi e sulle risorse economiche congelati appartenenti all’entità indicata alla voce 10 dell’allegato IV, nonché sulla possibilità di metterle a disposizione di tale entità, previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. La deroga opera alle condizioni stabilite dal nuovo articolo 4 quinquies ter e riguarda esclusivamente i casi espressamente previsti: attività necessarie allo smantellamento dei pozzi di petrolio e gas conformemente agli standard internazionali, oppure il trasferimento di azioni o interessi necessario a porre termine a contratti conclusi prima del 21 febbraio 2022, entro il 31 luglio 2022.
Modifica del regime restrittivo UE nei confronti del Myanmar/Birmania
Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione relativo al Myanmar/Birmania, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 401/2013, per recepire l’aggiornamento introdotto dalla decisione (PESC) 2022/243 del Consiglio. Il contesto è quello del perdurare della grave situazione nel Paese, che ha determinato l’aggiunta di nuove persone ed entità all’elenco soggetto a misure restrittive.
Finalità della modifica
La modifica non rivede l’intero regime sanzionatorio, ma introduce una deroga mirata per evitare conseguenze indesiderate derivanti dalla designazione di una specifica entità. Secondo il considerando, la deroga è pensata per consentire agli operatori dell’Unione di procedere allo smantellamento di pozzi di petrolio e di gas in conformità agli standard internazionali e di porre termine ai contratti in essere.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento riguarda i fondi e le risorse economiche congelati appartenenti all’entità indicata alla voce 10 dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. La disciplina incide inoltre sul divieto di mettere tali fondi o risorse economiche a disposizione dell’entità stessa. La possibilità di deroga è rimessa alle autorità competenti degli Stati membri, che possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione dei beni a determinate condizioni.
Contenuto della deroga introdotta
Il nuovo articolo 4 quinquies ter prevede due ipotesi tassative in cui l’autorizzazione può essere concessa:
- i fondi o le risorse devono essere necessari per i compiti connessi allo smantellamento di pozzi di petrolio e gas, inclusi smaltimento dei rifiuti, bonifica dei siti per la sicurezza e il ripristino ambientale, assistenza tecnica correlata e pagamento di imposte e tasse, oltre a retribuzioni e prestazioni sociali dei dipendenti;
- oppure devono servire al trasferimento di azioni o interessi necessario a porre termine a contratti conclusi con l’entità interessata prima del 21 febbraio 2022.
Termine specifico per il trasferimento di azioni o interessi
La seconda ipotesi è soggetta a un termine espresso: il trasferimento deve avvenire prima del 31 luglio 2022. Il regolamento richiede inoltre che il contratto da risolvere sia stato concluso prima del 21 febbraio 2022, data della decisione PESC che ha originato la modifica del regime.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La natura del testo è quella tipica del regolamento UE: obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione dell’articolo 4 quinquies ter nel regolamento (UE) n. 401/2013
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’articolo 4 bis, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 10 dell’allegato IV, oppure la messa a disposizione di tali fondi o risorse economiche, alle condizioni ritenute appropriate, dopo aver verificato che siano necessari per specifiche finalità.
Deroga per lo smantellamento dei pozzi di petrolio e gas
La prima finalità ammessa riguarda i compiti connessi allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas in conformità degli standard internazionali, inclusi smaltimento dei rifiuti, bonifica dei siti per la sicurezza e il ripristino ambientale, assistenza tecnica correlata e pagamento delle relative imposte e tasse, nonché retribuzioni e prestazioni sociali dei dipendenti.
Deroga per la cessazione di contratti preesistenti
La seconda finalità consente il trasferimento di azioni o interessi, purché necessario a porre termine ai contratti conclusi con l’entità di cui alla voce 10 dell’allegato IV prima del 21 febbraio 2022. Tale trasferimento deve avvenire entro il 31 luglio 2022.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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