Cassazione Penale, Ordinanza n. 24382/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un incidente di esecuzione relativo alla rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione tra più reati, già definiti con sentenze passate in giudicato. Il ricorrente lamentava che il giudice dell'esecuzione non avesse applicato correttamente il criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p., sostenendo che la riduzione per il rito abbreviato dovesse operare dopo l'applicazione di tale limite. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando in sede esecutiva si determina la pena per reati unificati dalla continuazione e tutti definiti con giudizio abbreviato, la diminuzione ex art. 442, comma 2, c.p.p. va applicata prima del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.; inoltre ha evidenziato che tale soluzione è coerente con l'eccezionalità del potere del giudice dell'esecuzione di modificare pene coperte da giudicato e con la disciplina dell'art. 187 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 78 c.p.
Il criterio moderatore del cumulo materiale opera nel calcolo della pena, ma in sede esecutiva viene dopo la riduzione per il rito abbreviato quando la continuazione riguarda reati tutti definiti con abbreviato.
art. 671 c.p.p.
Disciplina l'applicazione in executivis della continuazione tra reati già giudicati, con conseguente rideterminazione della pena.
art. 442, comma 2, c.p.p.
La diminuzione di pena per il rito abbreviato va applicata prima del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. nella rideterminazione esecutiva della pena.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Dal testo della disposizione si ricava che, in sede esecutiva, la riduzione per abbreviato si colloca temporalmente prima dell'applicazione dell'art. 78 c.p.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, quando si ridetermina la pena per più reati unificati dal vincolo della continuazione e tutti definiti con giudizio abbreviato, la riduzione per il rito abbreviato si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena solo nei limiti tassativamente previsti dal legislatore, in ragione dell'intangibilità del giudicato penale.
- Il diverso ordine applicativo tra fase di cognizione e fase di esecuzione è giustificato dalla preclusione derivante dal giudicato, che rende non sovrapponibili i due momenti processuali.
- Il ricorso manifestamente infondato comporta la declaratoria di inammissibilità e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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