Sentenza del 24/12/2015 n. 7052 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento a persona giuridica- Notifica eseguita alla persona fisica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di una cartella di pagamento indirizzata a una persona giuridica, ma eseguita presso la persona fisica che la rappresentava. Il ricorrente ha contestato la notifica, presumibilmente ritenendola invalida perché effettuata alla persona fisica anziché direttamente alla società. La disciplina richiamata consente tuttavia di notificare gli atti alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso di irreperibilità presso il domicilio, devono essere rispettate le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., consistenti nel deposito dell’atto presso la casa comunale, nell’affissione dell’avviso alla porta e nell’invio della comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta validamente eseguibile presso la persona fisica rappresentante della persona giuridica, purché siano rispettate le formalità previste dagli artt. 140 e 145 c.p.c. Ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, la notifica si considera perfezionata, per il destinatario, dal giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito viene affisso all’albo del Comune, secondo la procedura applicabile. La contestazione della società non ha quindi avuto esito favorevole.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
La notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita anche alla persona fisica che rappresenta l’ente.
La notifica diretta al legale rappresentante o alla persona fisica che rappresenta la società può essere valida, anche se l’atto è destinato alla persona giuridica.
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità, il notificatore deposita la copia nella casa comunale, affigge l’avviso alla porta dell’abitazione e ne dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento.
Quando il destinatario non viene reperito nel luogo previsto, la notificazione richiede il compimento di tutte le formalità di deposito, affissione e comunicazione postale stabilite dalla norma.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notificazione si considera eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso all’albo del Comune.
La norma stabilisce il momento di perfezionamento della notifica della cartella secondo la procedura speciale prevista per gli atti della riscossione.
Massime di principio
- Una cartella destinata a una persona giuridica può essere notificata validamente alla persona fisica che ne ha la rappresentanza, purché il notificatore operi presso il luogo e secondo le modalità previste dalla legge.
- La notifica non è automaticamente invalida per il solo fatto di essere stata eseguita alla persona fisica rappresentante anziché direttamente presso la sede della società.
- In caso di irreperibilità, il rispetto integrale delle formalità dell’art. 140 c.p.c. è essenziale: deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa.
- Per valutare la tempestività di un ricorso o la decorrenza dei termini, occorre individuare il momento di perfezionamento della notifica previsto dalla disciplina speciale applicabile alla cartella di pagamento.
- La contestazione può avere maggiori possibilità di successo se dimostra l’omissione o l’irregolarità di una delle formalità prescritte, oppure l’assenza dei presupposti per notificare al rappresentante della società.
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