Sentenza del 24/12/2015 n. 2519 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Codice Procedura Civile, art. 92 - legge 31 dicembre 1992 n. 546, art. 15 - Processo tributario - Spese di lite - Riparto secondo soccombenza - Regola - Motivo di compensazione - Inidoneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza limitatamente alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, liquidate in 150 euro oltre accessori, sostenendo che la questione relativa ai contributi consortili fosse controversa, che l'importo della cartella fosse modesto e che, in altri giudizi analoghi, le spese fossero state compensate.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto corretta la condanna del Consorzio alle spese secondo il principio della soccombenza, escludendo che la natura controversa della questione o precedenti decisioni di compensazione in cause analoghe costituissero motivi sufficienti. Ha inoltre precisato che il valore ridotto della controversia non impedisce la liquidazione delle spese in misura superiore all'importo della pretesa, purché siano rispettati i criteri relativi all'attività difensiva. Il Consorzio è stato condannato anche alle spese del grado di appello, liquidate in 500 euro oltre accessori, nonché al pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, artt. 91 e seguenti
La condanna al pagamento delle spese del giudizio è legata al principio della soccombenza.
La parte che perde la causa deve normalmente rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa, salvo i presupposti eccezionali previsti dalla legge per la compensazione.
Codice di procedura civile, art. 92
La compensazione può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, laddove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
La compensazione delle spese non può fondarsi sulla sola complessità o controvertibilità della questione: occorrono ragioni gravi ed eccezionali, specificamente motivate dal giudice.
Legge 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Nel processo tributario il regime delle spese segue il principio della soccombenza, con applicazione delle regole sulla condanna e sulla possibile compensazione nei limiti previsti dalla normativa processuale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Obbligo del soccombente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Quando l'impugnazione è proposta nei casi previsti dalla norma e viene respinta, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originariamente dovuto.
Massime di principio
- La parte soccombente deve normalmente sostenere le spese del giudizio; la compensazione costituisce un'eccezione e richiede presupposti specifici e una motivazione esplicita.
- La sola circostanza che una questione sia controversa, complessa o oggetto di orientamenti non uniformi non è sufficiente, di per sé, a giustificare la compensazione delle spese.
- Il fatto che in altri procedimenti analoghi il giudice abbia compensato le spese non vincola il giudice in una causa diversa e non costituisce automaticamente una ragione per derogare al principio della soccombenza.
- L'importo delle spese può essere superiore al valore economico della pretesa, poiché la liquidazione tiene conto anche dell'attività svolta dal difensore e dei parametri applicabili.
- Chi propone un'impugnazione infondata può essere condannato sia alle spese del nuovo grado di giudizio sia al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, quando ricorrono i presupposti di legge.
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