Sentenza del 24/12/2015 n. 1938 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
RISCOSSIONE- RATEAZIONE DELLA RISCOSSIONE - RITARDATO VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA - CONSEGUENZE- DECADENZA DAL BENEFICIO - NON SUSSISTE. Aisensi dell'art. 3 bis, co. 4 del D.lgs. 462/1997 la decadenza dall'agevolazione indiscorso consegue al "mancato pagamentoanche di una sola rata"; tuttavia, il mancatopagamento appare nozione di tipo economico-sostanziale, ben diversadall'omesso versamento o omesso pagamento, che si realizza anche con un ritardonel pagamento, vale a dire con una qualsiasi trasgressione delle regolestabilite per l'adempimento dell'obbligazione. Nella specie, nel momento stessoin cui veniva rilevato il ritardo di un giorno nel pagamento della prima rata,questa era già stata pagata, ed erano state pagate anche le successive. Diconseguenza, non poteva ravvisarsi il mancatopagamento di cui alla citata disposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la decadenza dal beneficio della rateazione prevista dall'art. 3-bis, comma 4, del D.lgs. 462/1997. La prima rata era stata versata con un ritardo di un solo giorno, ma risultava già pagata quando l'irregolarità era stata rilevata; inoltre, erano state regolarmente versate anche le rate successive. Secondo il ricorrente, tale ritardo non equivaleva al "mancato pagamento" di una rata richiesto dalla norma per determinare la decadenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La sentenza ha distinto il mancato pagamento, inteso come inadempimento economico-sostanziale consistente nell'assenza del versamento, dal pagamento tardivo o omesso nei termini, che costituisce una violazione delle modalità temporali di adempimento. Poiché la rata era stata comunque pagata, seppure con un giorno di ritardo, e le rate successive erano state versate, non sussisteva il mancato pagamento di una rata e non poteva essere dichiarata la decadenza dal beneficio della rateazione.
Norme richiamate
Art. 3-bis, comma 4, del D.lgs. 462/1997
mancato pagamento anche di una sola rata
La decadenza dalla rateazione richiede il mancato pagamento sostanziale di almeno una rata. Il semplice pagamento tardivo, quando la rata sia stata comunque versata e siano state pagate anche le rate successive, non integra necessariamente la fattispecie decadenziale.
Massime di principio
- Quando una norma collega la decadenza al "mancato pagamento", occorre distinguere tra l'assenza totale del versamento e il pagamento tardivo.
- Il pagamento effettuato con un ritardo minimo può non determinare la decadenza se la norma richiede espressamente il mancato pagamento della rata e non il mero ritardo.
- Per valutare la decadenza occorre verificare il testo preciso della norma applicabile, la data effettiva del pagamento, l'eventuale regolarizzazione e il comportamento complessivo del contribuente.
- La decisione non esclude che il ritardo possa produrre altre conseguenze, come interessi, sanzioni o irregolarità formali, ma esclude la decadenza quando manca l'inadempimento sostanziale richiesto dalla disposizione.
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