Sentenza del 24/12/2015 n. 294 - Comm. Trib. Prov. Asti
Soggetti abilitati alla Riscossione - Legittimità della notifica - Firma nell'atto di intimazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento, contestando sia l'abilitazione della persona che aveva eseguito la notificazione, sia l'assenza della firma sull'atto di intimazione. La questione riguardava, in particolare, la possibilità che la notifica fosse eseguita da una persona nominata ufficiale della riscossione da Equitalia Nord S.p.A. per il territorio interessato e se la sottoscrizione dell'intimazione costituisse un requisito essenziale di validità.
La decisione
La notifica è stata ritenuta legittima. È sufficiente che l'atto sia consegnato da un soggetto dotato del potere di notifica, che siano indicati il nome e la sottoscrizione dell'agente notificatore e che risulti identificata la persona destinataria dell'atto. È stata invece ritenuta inconferente la mancanza della firma sull'atto di intimazione, poiché il documento era conforme ai modelli approvati dal Ministero e la sottoscrizione non era prevista dalla legge come elemento essenziale di validità.
Norme richiamate
Articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge.
La disposizione consente la notifica da parte degli ufficiali della riscossione e di altri soggetti abilitati dal concessionario, purché siano rispettate le forme previste dalla legge. Pertanto, la notifica eseguita da una persona nominata ufficiale della riscossione da Equitalia Nord S.p.A. è valida se tale abilitazione sussiste per il territorio interessato.
Massime di principio
- La validità della notifica dipende principalmente dall'esistenza del potere notificatorio in capo all'agente e dal rispetto delle formalità essenziali, non necessariamente dalla qualifica di ufficiale giudiziario.
- Quando la legge consente la notifica da parte di soggetti abilitati dal concessionario, è necessario verificare l'effettiva abilitazione dell'agente e la sua competenza territoriale.
- L'atto notificato deve consentire di identificare l'agente notificatore e il destinatario; nome, sottoscrizione dell'agente e indicazione della persona che riceve l'atto costituiscono elementi rilevanti.
- La mancanza della firma sull'atto di intimazione non determina automaticamente la nullità se la normativa non la considera un requisito essenziale e l'atto è conforme ai modelli ufficiali approvati.
- Le contestazioni formali devono riguardare una concreta violazione delle modalità di notifica o l'assenza del potere dell'agente, non mere irregolarità prive di incidenza sull'identificazione dell'atto e sulla sua provenienza.
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