Direttiva 2009/64
Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la disciplina preesistente sui disturbi radioelettrici prodotti dai trattori agricoli o forestali a ruote, nel quadro dell’omologazione CE dei veicoli prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Fissa regole tecniche su emissioni e immunità elettromagnetica, procedure di prova, marcatura dei componenti e conformità della produzione. Gli Stati membri devono recepire le prescrizioni nazionali e non possono ostacolare immatricolazione, vendita o uso dei veicoli e dei componenti conformi. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2010.
Soppressione dei disturbi radioelettrici e disciplina dell’omologazione CE per i trattori agricoli o forestali a ruote e per le loro unità elettriche/elettroniche sotto il profilo della compatibilità elettromagnetica.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2003/37/CE, cioè ai trattori agricoli o forestali a ruote, nonché alle entità tecniche elettriche ed elettroniche destinate a essere montate su tali veicoli. Riguarda sia l’omologazione CE del veicolo sia quella dei componenti o delle entità tecniche, con effetti sulle emissioni elettromagnetiche e sull’immunità ai campi elettromagnetici. Restano salve le regole speciali per i tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 2002 ai sensi della direttiva 77/537/CEE e per le relative estensioni o proroghe, nonché le disposizioni transitorie richiamate nell’allegato XII, parte B.
Soppressione dei disturbi radioelettrici nei trattori agricoli o forestali a ruote
La direttiva 2009/64/CE codifica la precedente disciplina della direttiva 75/322/CEE, razionalizzando le regole tecniche sulla compatibilità elettromagnetica dei trattori agricoli o forestali a ruote. Il quadro normativo è quello dell’omologazione CE dei veicoli prevista dalla direttiva 2003/37/CE; la direttiva si inserisce inoltre nel sistema della direttiva 2004/108/CE come «altra direttiva comunitaria».
Finalità e logica regolatoria
La finalità è garantire che i veicoli e le loro unità elettriche/elettroniche non provochino disturbi radioelettrici e siano immuni ai campi elettromagnetici entro limiti definiti. La direttiva persegue l’armonizzazione tecnica necessaria per consentire la libera circolazione dei veicoli e dei componenti conformi, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma vincolandoli al risultato.
Ambito di applicazione
L’allegato I, punto 1.1, precisa che la direttiva riguarda la compatibilità elettromagnetica dei veicoli di cui all’articolo 1 e si applica anche alle entità tecniche elettriche ed elettroniche destinate a essere montate sui veicoli. Sono disciplinati sia i veicoli completi sia i componenti e le entità tecniche omologabili separatamente. Restano rilevanti le eccezioni e i regimi transitori per i tipi omologati anteriormente al 1° ottobre 2002 ai sensi della direttiva 77/537/CEE, nonché per i pezzi di ricambio relativi a tali tipi.
Definizioni essenziali
L’allegato I introduce le definizioni operative principali:
- compatibilità elettromagnetica: idoneità di veicolo, componente o entità tecnica a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico senza produrre perturbazioni inaccettabili;
- perturbazioni elettromagnetiche e immunità elettromagnetica;
- ambiente elettromagnetico;
- limite di riferimento, quale livello teorico usato per omologazione e controllo della produzione;
- radiazione a banda larga e a banda stretta;
- sistema elettrico/elettronico e unità elettrica/elettronica;
- tipo di veicolo e tipo di unità elettrica/elettronica, definiti in base a elementi costruttivi e funzionali rilevanti per la compatibilità elettromagnetica.
Omologazione CE dei veicoli e delle unità elettriche/elettroniche
La direttiva prevede due filoni di omologazione:
- omologazione del tipo di veicolo;
- omologazione del tipo di unità elettrica/elettronica come componente o entità tecnica.
Per il veicolo, la domanda è presentata dal costruttore e deve includere l’individuazione di un veicolo rappresentativo, scelto di comune accordo con l’autorità competente, in base alle combinazioni di sistemi elettrici/elettronici effettivamente destinate alla produzione. Il costruttore può allegare i verbali delle prove, che possono essere inseriti nella scheda di omologazione CE. Se le prove sono svolte dal servizio tecnico, deve essere presentato il veicolo rappresentativo.
Per l’unità elettrica/elettronica, la domanda può essere presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante dell’unità. Anche qui sono previsti un campione rappresentativo, eventuali esemplari supplementari e l’indicazione di eventuali restrizioni d’impiego nella documentazione di omologazione.
La direttiva contempla tre modalità per l’omologazione del veicolo:
- omologazione del veicolo completo senza ulteriori prove di sistema o unità, se il veicolo rispetta le prescrizioni;
- omologazione mediante prova delle singole unità già omologate e installate conformemente alle condizioni previste;
- omologazione del veicolo privo di dispositivi soggetti a prova di immunità o di radiazione, senza necessità di prove.
Marchio di omologazione CE
Tutte le unità elettriche/elettroniche conformi al tipo omologato devono recare il marchio di omologazione CE. Il marchio consiste in un rettangolo con la lettera «e» e il numero dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, seguito da un numero progressivo di quattro cifre e dalle due cifre che identificano la più recente modifica tecnica principale applicabile. L’allegato I, appendice 7, riporta un esempio di marchio. Per i sistemi elettrici/elettronici inclusi nei veicoli omologati, la marcatura non è richiesta.
Prescrizioni tecniche: emissioni e immunità
Le prescrizioni tecniche sono contenute nel punto 6 dell’allegato I e distinguono tra veicoli e unità elettriche/elettroniche, nonché tra emissioni a banda larga, emissioni a banda stretta e immunità.
Per i veicoli ad accensione comandata sono previsti limiti per le emissioni irradiate a banda larga e stretta, misurati a distanza di 10 m o 3 m dall’antenna, con soglie differenziate per le bande 30-75 MHz, 75-400 MHz e 400-1.000 MHz. In tutti i casi, i valori misurati devono essere almeno 2 dB sotto il limite di riferimento.
Per l’immunità dei veicoli, il punto 6.4 richiede che, durante le prove, il veicolo non presenti alterazioni anomale della velocità delle ruote motrici, del funzionamento o del controllo diretto percepibili dal conducente o da altri utenti della strada. Il livello di campo di riferimento è 24 V/m rms per oltre il 90% della banda 20-1.000 MHz e 20 V/m rms per l’intera banda. La prova è superata se, con un’intensità superiore del 25% al livello di riferimento, non si verificano tali anomalie.
Per le unità elettriche/elettroniche, sono previsti analoghi limiti di emissione a banda larga e stretta e una disciplina specifica dell’immunità, con diversi metodi di prova ammessi nell’allegato XI: stripline, bulk current injection, cella TEM e campo libero. Anche in questo caso i valori misurati devono risultare almeno 2 dB sotto il limite di riferimento, e l’unità non deve presentare anomalie funzionali quando esposta a intensità di campo o correnti superiori del 25% ai limiti di riferimento previsti.
Conformità della produzione
Il punto 7 dell’allegato I impone che la conformità di produzione per veicoli, componenti ed entità tecniche sia verificata sulla base dei dati contenuti nelle schede di omologazione CE. Per le emissioni a banda larga e stretta, la produzione è conforme se i livelli misurati non superano di oltre 2 dB, ossia del 25%, i limiti applicabili. Per l’immunità, la produzione è conforme se non emergono disfunzioni del controllo diretto del veicolo quando il prodotto è sottoposto a condizioni fino all’80% dei limiti di riferimento della prova di immunità.
Eccezioni e casi esclusi da prova
L’allegato I prevede alcune esenzioni importanti:
- veicoli, sistemi o unità senza oscillatore elettronico con frequenza operativa superiore a 9 kHz sono considerati conformi alle prove di emissione;
- veicoli privi di sistemi o unità che intervengono nel controllo diretto non devono essere sottoposti a prova di immunità;
- unità elettriche/elettroniche le cui funzioni non intervengono nel controllo diretto non devono essere sottoposte alla prova di immunità;
- per scariche elettrostatiche e transitori condotti non sono necessarie prove di omologazione, con la precisazione che la responsabilità di tollerare i transitori interni al veicolo resta del costruttore.
Procedure di prova e allegati tecnici
La direttiva disciplina in modo dettagliato i metodi di prova negli allegati VI-XI. In sintesi:
- allegato VI: misura delle emissioni a banda larga irradiate dai veicoli;
- allegato VII: misura delle emissioni a banda stretta irradiate dai veicoli;
- allegato VIII: prova di immunità dei veicoli ai campi elettromagnetici;
- allegato IX: misura delle emissioni a banda larga irradiate dalle unità elettriche/elettroniche;
- allegato X: misura delle emissioni a banda stretta irradiate dalle unità elettriche/elettroniche;
- allegato XI: metodi di prova dell’immunità delle unità elettriche/elettroniche.
I metodi prescrivono in dettaglio sito di prova, strumentazione CISPR, condizioni ambientali, configurazione del veicolo o dell’unità, posizione e polarizzazione dell’antenna, frequenze da testare e criteri di superamento. Sono previste frequenze campione specifiche e tempi minimi di permanenza, oltre a un metodo di sostituzione per la calibrazione del campo elettromagnetico.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
Non è indicato un termine di trasposizione nel corpo della direttiva; tuttavia l’articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato. L’articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2010. L’allegato XII richiama la disciplina abrogata e i relativi termini storici di attuazione delle precedenti direttive, mentre l’allegato XIII contiene la tavola di concordanza per l’interpretazione dei rinvii.
Impatto pratico per operatori e professionisti
Per costruttori, importatori e consulenti, la direttiva impone di presidiare la fase di progettazione e di omologazione dei trattori e delle unità elettroniche, curando la documentazione tecnica, i verbali di prova, la marcatura CE dei componenti e la verifica della conformità di produzione. Sul piano operativo, la conformità EMC diventa requisito essenziale sia per l’omologazione sia per la commercializzazione e l’immatricolazione nel mercato UE, con limitati margini di discrezionalità per gli Stati membri nella sola scelta degli strumenti attuativi nazionali.
Disposizioni principali
Definizione dell’oggetto e rinvio al sistema di omologazione CE
L’articolo 1 definisce il termine «veicolo» per rinvio all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2003/37/CE. Il considerando 2 chiarisce che la direttiva è una direttiva particolare del sistema di omologazione CE e che le relative prescrizioni tecniche si inseriscono nel quadro della direttiva 2003/37/CE.
Divieti e obblighi per gli Stati membri in materia di omologazione e circolazione
L’articolo 2 vieta agli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica, di rifiutare l’omologazione CE o nazionale del tipo di veicolo, l’omologazione CE di componenti o entità tecniche, nonché l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli e la vendita o l’uso di componenti o entità tecniche conformi. Se le prescrizioni non sono rispettate, gli Stati membri non possono rilasciare l’omologazione CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale. Il paragrafo 3 esclude i tipi omologati prima del 1° ottobre 2002 ai sensi della direttiva 77/537/CEE e le eventuali proroghe o estensioni. Il paragrafo 4 prevede la non validità, ai fini della direttiva 2003/37/CE, dei certificati di conformità dei veicoli nuovi se non conformi, e consente di rifiutare la vendita e l’immissione in circolazione di nuove unità elettriche o elettroniche non conformi. Il paragrafo 5 mantiene, per i pezzi di ricambio destinati a tipi omologati prima del 1° ottobre 2002, la possibilità di omologazione CE e di commercializzazione.
Rapporto con la disciplina generale sulla compatibilità elettromagnetica
L’articolo 3 qualifica la direttiva come «altra direttiva comunitaria» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/108/CE, con conseguente coordinamento con la disciplina generale EMC.
Adeguamento tecnico degli allegati
L’articolo 4 stabilisce che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a XI sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione della direttiva 75/322/CEE e continuità transitoria
L’articolo 6 abroga la direttiva 75/322/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XII, parte A, salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato XII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato XIII.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Destinatari
L’articolo 8 stabilisce che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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