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Sentenza

Sentenza n. 3952/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento dei provvedimenti nazionali e della Regione Toscana in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Giustizia amministrativa202300638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti nazionali e regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato i provvedimenti nazionali e della Regione Toscana concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 30 gennaio 2026, ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, rappresentando di avere pagato alla Regione Toscana una somma corrispondente al 25 per cento dell'importo previsto e sostenendo che, per effetto del pagamento, l'obbligazione relativa al payback per gli anni 2015-2018 fosse estinta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, pur non essendo stata prodotta anche la formale attestazione regionale dell'avvenuto versamento, dalla documentazione e dalle dichiarazioni della ricorrente, considerate le peculiarità della vicenda, potesse ragionevolmente desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità del ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti; il contributo unificato è stato posto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente rappresenta di avere adempiuto all'obbligazione sostanziale oggetto della controversia e da tale condotta emerge ragionevolmente il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non sia stata prodotta la formale attestazione amministrativa dell'avvenuto pagamento, purché gli elementi acquisiti siano sufficienti alla relativa valutazione.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima presuppone il venir meno dell'interesse alla decisione, mentre la seconda richiede che sia venuta meno la situazione controversa in termini tali da eliminare integralmente la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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