Sentenza del 17/11/2020 n. 26181 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il recupero del credito d'imposta previsto dalla L. n. 388/2000, art. 8 (credito per aree svantaggiate) utilizzato in compensazione con debiti tributari (acconti IRES e IRAP 2007) ritenuti non ancora sorti; la controversia verteva sulla legittimità della compensazione e sull'applicabilità delle sanzioni per omesso versamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dalla societa' sia il ricorso incidentale dell'Agenzia, confermando la decisione della CTR che aveva ammesso la compensazione solo nella misura corrispondente al debito Irap effettivamente dichiarato (Euro 14.911) e aveva escluso l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La Corte ha stabilito che il credito d'imposta ex art. 8 L. n. 388/2000 puo' essere utilizzato in compensazione solo per imposte effettivamente dovute e non per acconti o anticipazioni privi di un effettivo debito sottostante; ha inoltre ritenuto illegittima l'irrogazione delle sanzioni per omesso versamento quando non e' emerso un effettivo mancato versamento di imposta, trattandosi di fattispecie diversa dall'omesso pagamento disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 8
Il credito d'imposta maturato ai sensi dell'art. 8, comma 5, non e' incluso nell'imponibile e puo' essere utilizzato solo come strumento di pagamento mediante compensazione; pero' tale compensazione e' ammessa esclusivamente rispetto ad imposte effettivamente dovute, non per anticipi o acconti privi di corrispondente debito reale.
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17, comma 1
Regola la modalita' di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta; il credito ex art. 8 L. 388/2000 deve essere indicato in dichiarazione e utilizzato tramite il meccanismo di compensazione previsto da questo articolo.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13
La sanzione amministrativa del 30% si applica in caso di omesso o tardivo versamento di imposte; non e' applicabile per il solo conseguimento di un indebito vantaggio fiscale mediante compensazione di un credito non utilizzabile, quando non sussiste un omesso versamento configurabile ai sensi dell'art. 13.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2
Riferimento normativo richiamato dall'Agenzia per questioni procedurali; utilizzato nell'ambito delle doglianze sull'irrogazione delle sanzioni.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
Richiamato come mezzo di censura in cassazione (vizio motivazionale) dalle parti; la Corte ha valutato la fondatezza delle doglianze ai sensi di questa disposizione.
Codice di procedura civile, articolo 366, nn. 3 e 4
Norme sulla inammissibilita' dei motivi incidentali; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia, respingendo le eccezioni della contribuente sulla forma dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il credito d'imposta riconosciuto dalla L. n. 388/2000 (art. 8) puo' essere usato in compensazione solo per pagare imposte effettivamente dovute: non e' idoneo a finanziare acconti o anticipi che non corrispondano a debiti reali.
- La quantificazione di acconti basata su stime prognostiche richiede che il contribuente sia in grado di dimostrare la ragionevole sostenibilita' della previsione (documentazione contabile e criteri adottati); in mancanza di tale prova la compensazione puo' essere dichiarata illegittima.
- L'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale mediante compensazione di un credito non utilizzabile non determina automaticamente l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento previste dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997: occorre che sussista un effettivo omesso o ritardato versamento secondo la fattispecie normativa.
- In sede contenziosa, per impugnare un accertamento che limita la compensazione e per contestare le valutazioni di merito del giudice, il contribuente deve indicare specificamente e motivatamente i documenti e le ragioni che dimostrano l'esistenza del debito compensabile; l'assenza di specifici motivi di vizio di motivazione rende il ricorso inefficace.
- L'amministrazione finanziaria, per il recupero, deve mirare al recupero dell'effettivo debito fiscale non versato e non al recupero dell'intero credito agevolativo esistente quando la compensazione e' stata dichiarata illegittima.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 nov 2020Sentenza del 17/11/2020 n. 74 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 17 nov 2020Sentenza del 17/11/2020 n. 75 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 17 nov 2020Sentenza del 17/11/2020 n. 76 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 17 nov 2020Sentenza del 17/11/2020 n. 77 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 17 nov 2020Sentenza del 17/11/2020 n. 131 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 17 nov 2020Sentenza del 17/11/2020 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →