Sentenza n. 1041/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1057/2023 n. 353/2024 del 30.4.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Nicoletta Bientinesi il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e ai relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 353/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto a beneficiare della Carta docente per euro 500,00 annui, per un importo complessivo di euro 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale attribuzione alla ricorrente delle somme o del beneficio riconosciuto. La ricorrente chiedeva quindi l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che non risultava dimostrata la corresponsione del beneficio economico spettante. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite dal giudicato e corrispondendo i relativi accessori. Il Collegio ha assegnato al Ministero il termine di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni è decorso, sicché non sussisteva alcun ostacolo alla corresponsione di quanto dovuto.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'attività commissariale diretta all'esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Individua i limiti al cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme riconosciute dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente una sentenza passata in giudicato e non abbia dimostrato l'effettiva corresponsione della prestazione principale riconosciuta al beneficiario.
- Decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni, non sussiste tale termine dilatorio come ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, in caso di inutile decorso, nominare un commissario ad acta, fissando un termine successivo per l'esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute, ricorrendo, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →