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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22612/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di norma processuale (art. 461 co.1 c.p.p.). Il ricorrente sostiene che l'opposizione al decreto penale di condanna è stata proposta tempestivamente tramite il Portale del Processo Penale il 13/02/2025, ma per un errore del sistema telematico l'atto sarebbe stato inviato alla cancelleria del Tribunale di Como (incompetente), il cui cancelliere avrebbe rifiutato l'atto il 18/02/2025 senza inoltrarlo al tribunale competente. Il difensore avrebbe quindi ridepositato l'opposizione presso il giudice competente il 17/02/2025 e aveva rappresentato la circostanza ai fini della tempestività della proposizione dell'opposizione, che tuttavia è stata dichiarata inammissibile dal GIP come intempestiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., l'opposizione deve essere presentata nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente; la presentazione presso una cancelleria diversa da quella competente non interrompe il decorso del termine perentorio di 15 giorni e vale come tempestiva solo se l'atto perviene effettivamente alla cancelleria competente entro il termine. Nel caso concreto non è stata fornita dimostrazione che l'opponente o il difensore si trovassero presso la cancelleria di Como al momento del deposito, né è stato provato un inoltro dall'ufficio incompetente a quello competente; l'allegato "errore del sistema" non è stato provato. L'art. 568 co.5 c.p.p. non si applica al caso, trattandosi di diversa ipotesi di irregolarità sostanziale dell'impugnazione. Conseguentemente permangono a carico del ricorrente i rischi connessi al deposito presso ufficio incompetente e l'opposizione è stata considerata intempestiva.

Norme richiamate

  • art. 461 c.p.p.

    Stabilisce le modalità e i luoghi di presentazione dell'opposizione al decreto penale: nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto o nella cancelleria del tribunale/giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. La tempestività si verifica con riferimento alla data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente; la presentazione in ufficio diverso non sospende il decorso del termine salvo che l'atto pervenga poi all'ufficio competente entro il termine.

  • art. 582 c.p.p.

    richiamato dall'art. 461 per le "forme" di presentazione

    Disciplina le modalità di deposito (ora orientate alle modalità telematiche ex art. 111-bis). Il richiamo serve a definire le "forme" di presentazione dell'atto di impugnazione/opposizione.

  • art. 111-bis c.p.p.

    Regola il deposito telematico degli atti processuali; la Corte ricorda che l'opposizione può essere presentata via telematico secondo tale disposizione.

  • art. 568 co.5 c.p.p.

    Prevede l'obbligo per il giudice incompetente di trasmettere l'impugnazione al giudice competente nel caso di proposizione del gravame ad autorità incompetente; la Corte ha ritenuto che la norma attiene all'ipotesi di conversione dell'impugnazione (irregolarità sostanziale del mezzo) e non si applica al caso di errato deposito telematico ove non sussista la fattispecie disciplinata.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma sulle cause di inammissibilità delle impugnazioni; la Corte richiama il principio di tassatività delle cause di inammissibilità e la non piena applicabilità automatica delle cause previste per altri rimedi all'opposizione al decreto penale.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiama l'irregolarità delle modalità di presentazione previste dall'art. 582 e le conseguenze di inammissibilità; la Corte evidenzia che l'interpretazione formale è stata attenuata dalla giurisprudenza in senso sostanzialistico, ma il termine perentorio resta decisivo.

  • d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)

    art. 98 co.1 lett. a) (abrogazione di parte dell'art. 582 co.2)

    Ha modificato le regole sul deposito in cancelleria diversa e sul relativo obbligo di trasmissione; la Corte segnala l'abrogazione della previsione che consentiva la presentazione in altra cancelleria con obbligo di trasmissione.

  • Giurisprudenza rilevante

    Sez. 5 n. 4613/2024; Sez. U. n. 1626/2020 Bottari; Sez. 3 n. 7380/2025; altre pronunce richiamate

    La giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite privilegia un approccio sostanzialistico: l'inosservanza del termine è la vera causa di inammissibilità; il deposito in ufficio diverso è rilevante solo ai fini della verifica della tempestività (si considera la data di pervenuta alla cancelleria competente). Le Sezioni Unite hanno affermato che l'impugnazione depositata in ufficio diverso può essere ammessa se poi risulta rimessa nei termini presso la cancelleria competente.

Massime di principio

  • La tempestività dell'opposizione al decreto penale è valutata in rapporto alla data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente: se il deposito avviene in ufficio incompetente, l'opposizione è valida solo se l'atto giunge effettivamente alla cancelleria competente entro il termine perentorio previsto (15 giorni).
  • Il deposito telematico è ammesso, ma l'onere di dimostrare che l'atto sia pervenuto presso la cancelleria competente entro il termine grava sull'opponente; un 'errore di sistema' va provato in modo concreto.
  • La presentazione dell'opposizione personalmente o tramite difensore presso la cancelleria di un luogo in cui l'opponente si trova richiede prova della presenza dell'opponente o del difensore in quel luogo (es. indicazione della persona e data di ricezione).
  • L'art. 568 co.5 c.p.p. non rappresenta rimedio automatico per ogni deposito ad ufficio incompetente: riguarda ipotesi di conversione dell'impugnazione e non semplici irregolarità nella modalità di presentazione.
  • Pur essendo presente un orientamento sostanzialistico volto a favorire il diritto di difesa (favor rei/favor oppositionis), il termine per la proposizione dell'opposizione è perentorio; la corte tende a mitigare formalismi solo se la finalità di attivare il rimedio impugnatorio risulta comunque raggiunta entro i termini.
  • Dalla riforma Cartabia alcune regole di trasmissione sono mutate/abrogate: occorre aggiornare le pratiche di deposito e non fare affidamento su procedure abrogate o su presunzioni di inoltro automatico tra cancellerie.

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