Cassazione Penale, Ordinanza n. 32258/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Ha dedotto violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nel caso concreto, la censura relativa alla qualificazione giuridica era soltanto enunciata formalmente: il ricorrente non aveva indicato gli elementi fattuali idonei a giustificare il diverso inquadramento giuridico, né aveva spiegato quale fosse l'errore contenuto nella qualificazione accolta dalla sentenza. La Corte ha quindi ritenuto il motivo inconsistente, aspecifico e privo di contenuto effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ribadito che, nelle sentenze di patteggiamento, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore sia manifesto, immediatamente riconoscibile e la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione. Non è invece consentito utilizzare tale motivo per introdurre valutazioni fattuali o probatorie non ricavabili con immediatezza dalla contestazione e dalla motivazione della sentenza. Nel caso esaminato, i fatti descritti nel capo d'imputazione risultavano coerenti con la fattispecie contestata e con l'accordo raggiunto dalle parti, ratificato dal giudice dopo la verifica del corretto inquadramento giuridico. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza di patteggiamento è impugnabile nei limiti specificamente previsti dalla legge.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
La disposizione limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento a un catalogo tassativo di motivi. La censura sull'erronea qualificazione giuridica è ammissibile soltanto in presenza di un errore manifesto e immediatamente percepibile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
cause che possono dichiararsi senza formalità
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità quando la causa di inammissibilità è manifesta.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
ipotesi di reato prospettata dal ricorrente
È stata indicata dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica della condotta, ma la Corte non ha esaminato nel merito la fondatezza di tale ricostruzione, ritenendo la censura inammissibile.
art. 616 c.p.p.
pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di esenzione da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
modifica dei limiti di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena
Richiamato quale disposizione introduttiva del regime limitativo delle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Richiamato quale fonte dell'introduzione del procedimento di declaratoria senza formalità delle cause manifeste di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando la qualificazione accolta sia manifestamente erronea, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione.
- È inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che si limiti a enunciare l'erronea qualificazione giuridica senza indicare gli elementi fattuali e giuridici dai quali deriverebbe l'errore e senza individuare la diversa qualificazione richiesta.
- Il motivo relativo all'erronea qualificazione giuridica non può essere utilizzato per sollecitare valutazioni di fatto o probatorie che non risultino con immediata evidenza dal capo d'imputazione e dalla motivazione della sentenza.
- La mera enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica può dissimulare una richiesta di proscioglimento o di rivalutazione del fatto e, quando non rispetta i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nel patteggiamento, quando i fatti descritti nel capo d'imputazione sono coerenti con la fattispecie contestata e l'accordo è stato ratificato dal giudice previa verifica del corretto inquadramento giuridico, la censura sulla qualificazione è inammissibile se non evidenzia un errore manifesto.
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