Sentenza n. 16/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento dell’ordinanza di diniego n. 2092/2021 del condono edilizio S/7470 del 1985 contenente ordine di demolizione di porzioni immobiliari, notificata in data 12.10.21; nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a opere abusive, con contestuale ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di condono edilizio del 1985, riferita a due autorimesse, un ripostiglio, nuovi vani al piano terreno, una cantina interrata, una terrazza e un ulteriore locale ad uso rimessa, nonché il contestuale ordine di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare la disciplina urbanistica e considerare la situazione del vincolo cimiteriale esistente al momento della realizzazione degli abusi, nel 1974, anziché richiamare strumenti urbanistici e normative successive. Ha inoltre lamentato difetto di istruttoria e dei presupposti, irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'ordine di demolizione fosse illegittimo perché rivolto a un soggetto incolpevole, adottato dopo molti anni dalla realizzazione delle opere e nonostante precedenti pratiche edilizie comunali, il mutamento del contesto urbanistico e le condizioni di salute della moglie. Con il terzo motivo ha chiesto, in subordine, la verifica della possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, assumendo che la demolizione avrebbe potuto pregiudicare la stabilità e la risposta sismica della parte conforme dell'edificio. Ha chiesto anche una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e l'istanza istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione. Quanto al primo motivo, ha applicato il principio tempus regit actum, secondo cui la domanda di condono deve essere esaminata sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento. Ha comunque rilevato che le opere, realizzate nel 1974, costituivano ampliamenti e nuove costruzioni fuori sagoma, eccedenti il limite del 10 per cento, situati nella fascia di rispetto cimiteriale e quindi incompatibili con il vincolo di inedificabilità. Il vincolo cimiteriale opera anche per gli ampliamenti e per i manufatti pertinenziali e impedisce la regolarizzazione di opere abusive incompatibili con le finalità igienico-sanitarie, di tutela della sacralità dei luoghi e di salvaguardia delle aree destinate all'espansione cimiteriale. Il Collegio ha escluso inoltre che le opere potessero rientrare negli interventi di recupero dell'esistente previsti dall'art. 338, settimo comma, del r.d. n. 1265/1934, trattandosi di nuove costruzioni. Ha aggiunto che, anche qualora il vincolo fosse considerato sopravvenuto, la presenza del vincolo alla data della domanda avrebbe comunque richiesto il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela, elemento imprescindibile non acquisito nel caso concreto. Il secondo motivo è stato respinto perché l'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria e reale e può essere rivolto all'attuale proprietario o a chi abbia la disponibilità materiale del bene, indipendentemente dalla responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso. Le successive pratiche edilizie non hanno sanato né eliminato l'abusività delle opere. Il decorso del tempo e l'inerzia amministrativa non hanno fatto sorgere un legittimo affidamento sulla stabilità dell'abuso, né imponevano una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico. Sono state ritenute irrilevanti anche le condizioni di salute degli occupanti, potendo eventuali circostanze concrete assumere rilievo, se del caso, nella fase esecutiva e non sulla legittimità del diniego e dell'ordine demolitorio. Il terzo motivo è stato respinto perché la fiscalizzazione dell'abuso costituisce una misura eccezionale, da valutare nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione. Grava sul privato l'onere di dimostrare rigorosamente l'obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme. La relazione tecnica prodotta, relativa al possibile peggioramento della sicurezza sismica, non incideva quindi sulla legittimità dell'ordine, ma poteva essere valutata in sede di esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001
Sono stati richiamati dal ricorrente; il giudice ha ritenuto legittimo il diniego di sanatoria e l'ordine demolitorio in presenza di opere incompatibili con il vincolo cimiteriale.
artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001
La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria può essere valutata nella fase esecutiva, quando il privato dimostri rigorosamente l'obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme.
art. 33 legge n. 47/1985
Preclude la sanatoria delle opere in contrasto con vincoli di inedificabilità assoluta imposti anteriormente alla loro realizzazione; nel caso concreto il diniego è comunque legittimo per la violazione del vincolo cimiteriale e per la mancanza dei presupposti di condonabilità.
art. 32 legge n. 47/1985
In caso di vincolo sopravvenuto, la sanatoria può essere subordinata al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; la presenza del vincolo alla data della domanda rendeva necessario tale parere.
art. 338 r.d. n. 1265/1934
Il vincolo di rispetto cimiteriale impone l'inedificabilità nella relativa fascia; il settimo comma, riferito ai piani di recupero dell'esistente, non è applicabile a nuove costruzioni e ampliamenti abusivi eccedenti il limite del 10 per cento.
art. 73 d.lgs. n. 104/2010
Richiamato per il deposito delle memorie in vista dell'udienza pubblica.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- La domanda di condono edilizio deve essere esaminata, quanto al regime normativo applicabile al procedimento, sulla base della disciplina vigente alla conclusione del procedimento, secondo il principio tempus regit actum.
- Il vincolo di rispetto cimiteriale opera come vincolo di inedificabilità anche per ampliamenti e nuove costruzioni che eccedano il limite ammesso rispetto alla consistenza originaria, impedendo la regolarizzazione delle opere incompatibili con le finalità igienico-sanitarie, di tutela della sacralità dei luoghi e di salvaguardia dell'espansione cimiteriale.
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio ha natura ripristinatoria e reale e può essere rivolto all'attuale proprietario o a chi abbia la disponibilità materiale dell'immobile, indipendentemente dalla responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso e la mera inerzia dell'amministrazione non fanno sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione dell'opera abusiva né impongono, di regola, una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla demolizione.
- La fiscalizzazione dell'abuso è una misura eccezionale da valutare nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione; grava sul privato l'onere di dimostrare rigorosamente l'obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme dell'edificio.
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