Sentenza n. 4890/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 8634/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 24/11/2025, nella causa iscritta nel registro generale degli affari contenziosi di lavoro al numero 243/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 24/11/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione, rilasciata il 25/02/2026, dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’accredito di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 24 novembre 2025, deducendo che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva ancora provveduto all’accredito complessivo di € 1.000 sulla carta elettronica del docente. Ha chiesto inoltre, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, obbligata a conseguire concretamente alla ricorrente l’utilità riconosciuta dal giudicato. Poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure commissariale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 600, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 4, comma 1, lett. a), d.l. n. 132/2014
null
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l’attribuzione di una prestazione o utilità ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il giudicato sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risulti l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della pronuncia.
- In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di eseguire spontaneamente, seppure tardivamente, il giudicato; la penalità di mora può quindi essere parametrata al periodo decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento fino all’esecuzione spontanea o commissariale.
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