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Ordinanza

Ordinanza n. 4091/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1432/2024

Giustizia amministrativa202601540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo dell'Amministrazione rispetto all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1432/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1432/2024, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso. In particolare, nella documentazione processuale non risulta la notifica all'Amministrazione resistente della sentenza della cui ottemperanza si chiede l'esecuzione, circostanza rilevante ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha accolto o respinto la domanda di ottemperanza. Ha sottoposto alle parti, in contraddittorio, l'unica questione relativa all'eventuale mancata notifica all'Amministrazione della sentenza posta a fondamento della domanda e ai conseguenti effetti sull'ammissibilità del ricorso. Sono stati assegnati dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie o documenti sulla questione. L'udienza camerale è stata rinviata al 21 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione decisiva non esaminata nel contraddittorio, di assegnare alle parti un termine per memorie sulla questione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante, secondo l'ordinanza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata rinvenibilità in atti della prova della notifica all'Amministrazione della sentenza posta a fondamento della domanda può porre una questione di ammissibilità collegata al decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per depositare memorie o documenti sulla questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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