Sentenza n. 4823/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, mediante la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 18 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto determina, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta che realizza integralmente il bene della vita richiesto con il ricorso contro il silenzio.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla particolare numerosità delle istanze analoghe, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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