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Sentenza

Sentenza n. 3918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza e compensato le spese di lite

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla compensazione delle spese processuali. Nel giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere il pagamento di 600 euro liquidati in suo favore a titolo di spese legali da una sentenza civile, l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento nelle more del giudizio. Il TAR aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo tuttavia la compensazione delle spese, con rimborso del contributo unificato a carico dell’Amministrazione. L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che, secondo il principio della soccombenza, il Ministero avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione delle spese e che la compensazione non fosse sorretta dall’indicazione di giusti motivi.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ricordato che la regola generale è la condanna della parte soccombente alle spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 26, comma 1, c.p.a. Tuttavia, il giudice amministrativo dispone di un ampio potere discrezionale nel regolare le spese e può disporne la compensazione quando sussistano giusti motivi, purché non condanni la parte vittoriosa e non adotti statuizioni abnormi. I giusti motivi, anche se non esplicitati in modo analitico, devono essere desumibili dal contesto della decisione. Nei casi di cessazione della materia del contendere per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale, salvo accordo delle parti. Nel caso concreto, la compensazione è stata ritenuta corretta perché il credito dell’appellante era stato integralmente soddisfatto immediatamente dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; la vicenda presentava inoltre caratteristiche peculiari, poiché l’appellante aveva agito in proprio per il solo credito relativo alle spese legali. Tali circostanze costituivano giusti motivi desumibili dal contesto della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate in ragione della natura della controversia e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la regola generale della condanna alle spese del giudizio della parte soccombente

    Il principio della soccombenza costituisce la regola generale per la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    i giusti motivi, in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio

    La compensazione è consentita in presenza di giusti motivi, che devono essere almeno desumibili dal contesto della decisione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    applicabile nel processo amministrativo per espresso rinvio

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina codicistica sulla regolazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis, d.m. 115/2002

    rimborso del contributo unificato con onere a carico della parte resistente

    Il contributo unificato può essere posto a carico della parte resistente anche quando le ulteriori spese siano compensate.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la condanna della parte soccombente alle spese costituisce la regola generale, ma il giudice conserva un ampio potere discrezionale di compensazione, con il limite del divieto di condannare la parte vittoriosa e di adottare statuizioni abnormi.
  • I giusti motivi di compensazione non devono necessariamente essere illustrati con una motivazione analitica autonoma, purché risultino desumibili dal contesto complessivo della decisione.
  • Quando la materia del contendere cessa perché l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, il giudice deve regolare le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, salvo diverso accordo delle parti.
  • La soddisfazione della pretesa immediatamente dopo la proposizione del ricorso, unitamente alla peculiarità della vicenda processuale, può costituire un giusto motivo per compensare le spese anche se l’Amministrazione ha adempiuto durante il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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