Cassazione Penale, Sentenza n. 21090/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio su documentazione cartacea, un telefono cellulare, un computer e un i-pad in uso al ricorrente, nell'ambito di indagini per calunnia, diffamazione e minaccia. Il ricorrente ha dedotto: incompetenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen. (perché parte delle false accuse riguarderebbero magistrati e gli atti sarebbero stati inviati alla Procura di Campobasso); insufficiente e generica motivazione del fumus commissi delicti; violazione del principio di proporzionalità e indebito sequestro indiscriminato di strumenti di lavoro senza motivazione rafforzata; violazione del segreto professionale e mancata selezione adeguata dei dati informatici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Pescara e rinviato perché il giudice del riesame verifichi preliminarmente la propria competenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., compresa l'applicabilità del comma 3 in relazione ai procedimenti connessi che coinvolgono magistrati. Ha altresì censurato la carenza motivazionale in ordine al fumus commissi delicti e al nesso di pertinenza fra i beni sequestrati e la finalità probatoria, nonché la mancata verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del sequestro (in particolare l'indiscriminata acquisizione di dispositivi elettronici senza indicare le ragioni che giustificano un sequestro esteso). In sede di rinvio il Tribunale dovrà effettuare gli accertamenti richiesti e, se dichiarerà la propria competenza, motivare compiutamente sul fumus, sul nesso probatorio, sulla proporzionalità e sulle garanzie relative alla selezione/tempi di accesso ai dati e al segreto professionale.
Norme richiamate
art. 11 cod. proc. pen.
Regola la competenza per reati commessi da magistrati o contro magistrati e stabilisce che procedimenti connessi siano di competenza del giudice individuato dall'articolo; la Corte ha ritenuto necessario che il riesame verifichi la propria competenza anche quando siano coinvolti più soggetti, alcuni dei quali magistrati.
art. 42 Cost.
Richiamato in relazione al principio di motivazione e al bilanciamento tra poteri dello Stato e diritti fondamentali; la motivazione del sequestro deve essere adeguata per garantire controllo di legalità.
Primo Protocollo addizionale alla CEDU, art. 1 (protocollo addizionale)
Tutela del diritto di proprietà; invocato per sottolineare che il sequestro deve rispettare i requisiti di proporzionalità e adeguata motivazione per non ledere ingiustificatamente la proprietà.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli; Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni; Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi; altre sezioni richiamate)
Principi richiamati: il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione specifica sulla finalità probatoria e sul nesso tra beni e reato; il fumus commissi delicti richiede valutazione concreta degli indizi (non mera astratta configurabilità); attenzione alla funzione di garanzia della motivazione per preservare diritti fondamentali.
Corte Costituzionale (sent. n. 85/2013 e n. 20/2017 richiamate)
Richiamate per i criteri di bilanciamento e proporzionalità tra interessi costituzionalmente rilevanti, e per il principio che nessun valore costituzionale può prevalere in modo illimitato sugli altri.
Massime di principio
- Quando in un procedimento sono coinvolti magistrati come persone offese o indagate, il giudice del riesame ha il dovere di verificare la propria competenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.; non è sufficiente un rinvio formale degli atti senza un accertamento motivato della competenza.
- Per disporre un sequestro probatorio è necessaria una motivazione concreta sul fumus commissi delicti: devono essere indicate circostanze ed elementi indiziari specifici che rendano credibile l'esistenza del reato, non una mera astratta ipotesi.
- Il decreto di sequestro deve spiegare il nesso di pertinenza tra i beni acquisiti e la finalità probatoria: occorre descrivere il fatto ipotizzato, la relazione tra ciascun bene e l'accertamento che si intende compiere e la congruità temporale e materiale della misura.
- Il sequestro di dispositivi elettronici e strumenti di lavoro può essere autorizzato in via estensiva solo se motivato: l'acquisizione 'onnicomprensiva' è ammissibile soltanto se il pubblico ministero indica perché è impossibile individuare ex ante i dati rilevanti e perché la misura non assuma carattere esplorativo.
- Il principio di proporzionalità impone che il giudice valuti idoneità, necessità e proporzione della misura rispetto allo scopo perseguito, modulando il vincolo per non compromettere ingiustificatamente la funzionalità del bene e prevedendo garanzie per la selezione e la conservazione dei dati.
- Va assicurata la tutela del segreto professionale e delle informazioni riservate: il provvedimento deve motivare eventuali limitazioni e prevedere modalità e tempi chiari per la selezione dei dati e per il controllo da parte della difesa.
- In caso di carenza motivazionale il provvedimento di sequestro è annullabile e il giudice di rinvio dovrà compiere accertamenti concreti e motivati prima di confermare o riformare la misura.
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