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Ordinanza

Ordinanza n. 601/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi

Giustizia amministrativa202402878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, recante i criteri per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare con l’Istituto delle Funzioni di cui all’art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, nonché gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La fondazione ha proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione regionale e degli atti preordinati, conseguenziali e connessi. Dall’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, l’aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l’indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché eventuali esigenze istruttorie e l’esistenza di ricorsi connessi o aventi a oggetto le medesime questioni. Ha inoltre richiesto alle amministrazioni intimate chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR ha disposto specifici incombenti istruttori, da adempiere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. La ricorrente dovrà precisare se persiste l’interesse alla decisione e aggiornare la situazione relativa alla controversia; le amministrazioni dovranno fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti e la documentazione di corredo. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata definita la domanda di annullamento e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e degli elementi acquisiti ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    Costituisce la base normativa richiamata dalla deliberazione regionale impugnata per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo disponga un incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornata sulla persistenza dell’interesse e sugli sviluppi della controversia.
  • L’inerzia della parte ricorrente rispetto all’ordine di dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di un ricorso non ancora definito, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare la situazione processuale e sostanziale, segnalando fatti, atti sopravvenuti, esigenze istruttorie e controversie connesse, per consentire una decisione congruente e la corretta calendarizzazione della causa.
  • Le amministrazioni intimate sono tenute a fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e a depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, ove non già prodotti, entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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