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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4817/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trento con due motivi: (1) violazione di norme processuali per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore (Avv. Rocco Chinnici) all'udienza del 21/11/2021, dovuto a concomitante impegno dinanzi al Tribunale di Termini Imerese; si eccepiva che l'avviso dell'udienza concorrente fosse stato notificato successivamente e che ciò non avrebbe dovuto precludere il rinvio; (2) violazione di norme penali e vizi di motivazione (artt. 62, n.6; 62-bis; 133 c.p.), in quanto l'imputato avrebbe collaborato con le autorità (ravvedimento attivo) e pertanto andavano valorizzate le circostanze attenuanti piuttosto che incrementare la pena per la recidiva qualificata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Rovereto avesse legittimamente negato il rinvio per pluralità di ragioni: tardività della richiesta (istanza formulata il 05/11/2021 nonostante avviso del 18/10/2021), mancata specificazione delle ragioni che impedivano la designazione di un sostituto, e il fatto che l'avv. Chinnici non era mai risultato presente nelle fasi precedenti del procedimento; la Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva criticato solo una delle autonome rationes decidendi, rendendo il motivo manifestamente infondato. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la corretta valutazione della recidiva da parte dei giudici di merito, debitamente motivata ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite e in rapporto all'art. 133 c.p.; le attenuanti erano già state riconosciute dal primo giudice e valutate in equivalenza rispetto alla recidiva, e la Corte territoriale non poteva riassegnare loro prevalenza in virtù della preclusione di cui all'art. 69, comma 4, c.p. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma del reato per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile; costituisce il fatto-reato centrale della vicenda.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplinante il legittimo impedimento del difensore: la Corte richiama il requisito della tempestiva comunicazione e che la tempestività va valutata rispetto al momento in cui il difensore poteva ragionevolmente venire a conoscenza dell'evento impeditivo.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Norma che consente la designazione di un sostituto; la Corte ha considerato rilevante l'assenza di specifiche ragioni che impedissero la designazione di un sostituto da parte del difensore.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi deducibili in cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti di quanto consentito da questa disposizione.

  • artt. 62, n. 6), 62-bis e 133 cod. pen.

    Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che le attenuanti fossero già state riconosciute in primo grado e valutate in equivalenza rispetto alla recidiva, e che la recidiva fosse adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Preclusione che impedisce di riassegnare prevalenza alle attenuanti già valutate in equivalenza rispetto alla recidiva; la Corte ha richiamato questa disposizione per escludere la possibilità di riconoscere le attenuanti con giudizio di prevalenza in appello.

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento del difensore richiede una comunicazione tempestiva: va comprovato quando il difensore ha avuto conoscenza dell'evento impeditivo e la tempestività della richiesta è essenziale.
  • In caso di concomitante impegno professionale, il giudice valuta comparativamente gli impegni, tenendo conto della natura dell'attività, della possibilità di designare un sostituto e della presenza o meno di codifensori; la mancata indicazione di motivi che impediscano il sostituto può giustificare il rigetto.
  • Se il provvedimento di merito motiva con più ragioni autonome (rationes decidendi), il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le ragioni significative; criticare solo una delle ragioni autonome è spesso inadeguato.
  • La recidiva qualificata è un elemento che richiede motivazione specifica: il giudice deve verificare il rapporto tra i precedenti e il fatto nuovo e motivare se la recidiva giustifica un aumento di pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Le attenuanti già riconosciute dal primo giudice e valutate in equivalenza rispetto alla recidiva non possono essere riconsiderate in appello come prevalenti se ciò è precluso dalle norme (es. art. 69 co.4 c.p.); occorre verificare la possibilità di riesame solo nei limiti consentiti dalla legge.
  • Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento è utile documentare la tempestività dell'istanza, motivare dettagliatamente l'impossibilità di nominare un sostituto e dimostrare la rilevanza e la priorità dell'impegno professionale.

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