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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46219/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Messina che, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva rigettato le loro istanze di riesame contro le misure cautelari (arresti domiciliari e divieto di avvicinamento) disposte per il delitto di concorso in estorsione pluriaggravata. Contestavano: (i) errata qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che la condotta andava qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come estorsione, essendo fondata una convinzione ragionevole di diritto all'uso del pascolo derivante da lunga disponibilità); (ii) violazione delle statuizioni della Cassazione che aveva chiesto un approfondimento sulla componente psicologica; (iii) insufficiente e contraddittoria motivazione del Tribunale, in particolare in relazione alla valutazione della natura del rapporto (pascipascolo vs affitto/possesso) e della mancanza del "quid pluris" (coltivazione) per far valere pretese possessorie; (iv) carenza dei presupposti per le esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo di recidiva, capacità intimidatoria, ruolo effettivo dei singoli, età avanzata di uno degli imputati, distanza temporale dei fatti e assenza di episodi successivi significativi).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici o manifestamente infondati: ha giudicato corretta la ricostruzione del Tribunale che ha qualificato il rapporto tra le parti come contratto di pascipascolo (vendita delle erbe) e non come affitto di fondo pascolativo, con conseguente esclusione di una tutela possessoria; ha ritenuto che il Tribunale si sia confrontato adeguatamente con i principi indicati dalla pronuncia Filardo, valutando che la pretesa dei ricorrenti non trovava gli elementi per essere ragionevolmente qualificata come azione giudiziaria proponibile; quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto motivata la valutazione del Tribunale circa la pericolosità e l'attualità del pericolo di recidiva, valorizzando modalità violente della condotta, precedenti denunce e altri elementi di personalità e contesto, nonché il principio per cui il giudice del riesame può confermare la misura anche su motivi diversi da quelli del primo giudice. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti come inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare la lett. c) relativa all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva: la Corte valorizza la valutazione prognostica del giudice del riesame sulle modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari; richiamata in relazione all'impugnazione della misura

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità del riesame e degli atti impugnabili: i motivi relativi alla istruttoria del riesame devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Elemento materiale e soprattutto psicologico del reato richiede accertamento se l'agente fosse pienamente consapevole dell'ingiustizia della pretesa; distinzione necessaria rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

  • Sezioni Unite Filardo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020)

    Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020

    Principio di diritto sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: occorre valutare l'elemento psicologico (convinzione ragionevole di diritto vs piena consapevolezza dell'ingiustizia)

  • L. n. 203/1982

    Normativa sull'affitto di fondo rustico; la sua applicabilità richiede che il rapporto costituisca affitto (con coltivazione) e non mero pascipascolo; assenza di applicazione qui impedisce tutela possessoria degli imputati

  • Giurisprudenza civile su pascipascolo vs affitto (più sentenze)

    Sez. 3 civ., n. 28321 del 22/12/2011; Sez. 3 civ., n. 4943 del 03/06/1997; Sez. 3 civ., n. 12963 del 16/06/2005; Sez. 2 civ., n. 1385 del 11/02/1998; Sez. 2 civ., n. 8489 del 22/06/2000; Sez. 2 civ., n. 25240 del 29/11/2006

    La giurisprudenza distingue il pascipascolo (vendita delle erbe, canone rapportato alla quantità di erba, uso strumentale) dall'affitto di fondo (godimento diretto, attività di coltivazione/gestione produttiva). Per qualificare un rapporto come affitto pascolativo è necessario un "quid pluris" di coltivazione; in sua mancanza si esclude protezione possessoria

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamato nella contestazione del concorso nel reato: la responsabilità è valutata anche in relazione al ruolo personale nella condotta collettiva

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre valutare l'elemento psicologico: l'esistenza di una convinzione ragionevole (anche se infondata) di esercitare un diritto tende a escludere l'estorsione; la piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa è elemento caratterizzante dell'estorsione (principio Filardo).
  • Nei conflitti su pascolo/uso di terreno, è decisivo qualificare il rapporto contrattuale: il pascipascolo (vendita delle erbe) non dà diritto al godimento del fondo e non consente le tutele possessorie tipiche dell'affitto; per configurare un affitto pascolativo è richiesto un'attività di coltivazione o altri elementi di gestione produttiva.
  • Il giudice del riesame può confermare una misura cautelare anche per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice; pertanto la Corte di legittimità valuta la adeguatezza della motivazione complessiva e la correttezza della valutazione prognostica sulle esigenze cautelari.
  • L'attualità del pericolo di recidiva non richiede imminenza della nuova condotta ma una valutazione prognostica fondata su modalità della condotta, personalità del soggetto, precedenti e contesto; la distanza temporale dai fatti impone un maggiore approfondimento, ma non determina automaticamente l'irragionevolezza della misura.
  • Valgono limiti procedurali: dopo la cristallizzazione della ricostruzione dei fatti in Cassazione alcune censure diventano precluse se non specificamente contestate secondo le indicazioni della Suprema Corte.
  • Le valutazioni del giudice di primo grado (es. attenuazione delle misure e considerazioni sulla portata intimidatoria) devono essere considerate dal giudice del rinvio ma non vincolano il giudice che può rivedere la qualificazione e la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce dei principi di diritto richiamati.

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