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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19962/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. L'unico motivo deduceva un vizio motivazionale in relazione alla recidiva ex art. 99 c.p., contestando la valutazione compiuta dal giudice di merito sulla sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura attaccasse in realtà il trattamento punitivo e non evidenziasse alcuna reale illogicità o mancanza di motivazione, rilevando invece che la sentenza impugnata aveva dato adeguatamente conto del nutrito curriculum criminale dell'imputato e della sua accentuata pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La censura relativa alla recidiva è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la motivazione del giudice di merito era sufficiente e non illogica; la corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è stata giustificata dal precedente penale dell'imputato e dalla sua pericolosità sociale.

Massime di principio

  • La doglianza sulla recidiva deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito: è inammissibile se si risolve in una mera critica al trattamento sanzionatorio senza evidenziare specifiche manifeste illogicità o lacune argomentative.
  • La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere legittimamente affermata quando la sentenza dia conto, in modo non illogico e adeguato, del precedente percorso criminale dell'imputato e della conseguente maggiore pericolosità sociale.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali se la motivazione impugnata ha già affrontato le deduzioni difensive con argomentazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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