Sentenza n. 152/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) del provvedimento prot. 38638 dell'8 luglio 2022 notificato il 14 luglio 2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano ha rigettato l'istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 724/1994 (prat. 1012/bis prot. n. 8808 del 22.2.1995); b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi compresa la nota prot. n. 30369 del 27 maggio 2022 di comunicazione di avvio del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a una singola abitazione facente parte di un fabbricato unitariamente considerato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994, deducendo un unico motivo articolato nella violazione e falsa applicazione degli artt. 31 della legge n. 47/1985 e 39 della legge n. 724/1994, della circolare ministeriale n. 2241/UL del 17 giugno 1995, nonché nell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, erronea rappresentazione dei fatti e motivazione stereotipa. Il Comune aveva ritenuto che il limite volumetrico di 750 mc dovesse essere verificato con riferimento all'intero fabbricato, e non alla sola abitazione oggetto dell'istanza, poiché nel 1995 il terreno e il fabbricato risultavano ancora in proprietà indivisa dei tre fratelli, ciascuno dei quali aveva presentato una distinta domanda di condono per una parte dell'edificio. Il ricorrente ha sostenuto che il fabbricato fosse composto ab origine da tre unità autonome, destinate alle esigenze abitative dei rispettivi nuclei familiari, e che la presentazione separata delle istanze non costituisse un frazionamento artificioso volto a eludere il limite legale. Ha inoltre dedotto che alcune opere ulteriori non comprese nell'istanza fossero state rimosse e che le restanti fossero prive di rilievo urbanistico-edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il motivo e assorbente la ragione relativa al superamento del limite volumetrico. L'art. 39 della legge n. 724/1994 impone di considerare l'edificio unitariamente, verificando il limite di 750 mc con riferimento all'intero complesso edificatorio e non alle singole unità che lo compongono, quando queste siano riferibili a un unico centro sostanziale di interessi. Nel caso concreto, al momento della presentazione delle domande nel 1995, il ricorrente era proprietario soltanto pro quota dell'intero edificio, acquisito per accessione quale comproprietario del terreno; l'atto di divisione che attribuì in proprietà esclusiva la singola abitazione intervenne soltanto nel 2014. La situazione di fatto relativa all'utilizzo separato delle abitazioni non era sufficiente a fondare domande autonome, poiché mancava, al momento rilevante, un distinto titolo giuridico idoneo a legittimare la scissione. La deroga alla regola dell'unicità della domanda è eccezionale e di stretta interpretazione e ricorre soltanto in presenza di distinte posizioni giuridiche titolate, non quando il frazionamento sia diretto o comunque idoneo a eludere il limite volumetrico. Poiché il volume complessivo del fabbricato superava 750 mc, il diniego comunale è stato ritenuto legittimo. Il TAR ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
Il limite di 750 mc previsto per le nuove costruzioni
Il limite volumetrico deve essere verificato con riferimento all'intero edificio unitariamente considerato, non alle singole unità immobiliari, salvo eccezionali ipotesi di scissione fondate su distinte posizioni giuridiche titolate.
art. 31 l. 47/1985
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo ... nonché ... ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima
La disposizione, applicabile al condono del 1994 per il rinvio dell'art. 39, non consente ordinariamente la separazione delle domande per un edificio unitario; la scissione è ammessa solo in ipotesi derogatorie e di stretta interpretazione, quando soggetti diversi siano titolari di posizioni giuridiche differenziate.
art. 934 c.c.
Il proprietario del suolo acquista per accessione la proprietà della costruzione realizzata sul fondo; pertanto, nel 1995 il ricorrente era proprietario pro quota dell'intero fabbricato e non titolare esclusivo della sola abitazione oggetto della domanda.
Massime di principio
- Ai fini del condono edilizio disciplinato dall'art. 39 della legge n. 724/1994, il limite volumetrico di 750 mc deve essere calcolato considerando l'edificio nella sua consistenza complessiva, quando le singole unità che lo compongono siano riferibili a un unico centro sostanziale di interessi.
- La mera autonomia funzionale o l'utilizzazione separata di singole unità immobiliari non legittima la presentazione di domande di condono distinte se, al momento della domanda, il richiedente è proprietario pro quota dell'intero fabbricato e non titolare di un distinto diritto esclusivo sulla singola unità.
- La scissione della domanda di condono per un edificio unitario costituisce una deroga eccezionale, di stretta interpretazione, ammissibile soltanto quando derivi da distinte e preesistenti posizioni giuridiche titolate e non da un frazionamento diretto o indiretto a eludere il limite volumetrico di legge.
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