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Sentenza

Sentenza del 14/01/2016 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Imposta di registro - .Sentenza di acquisto per usucapione - Benefici prima casa - Competono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione chiedendo l'annullamento per difetto di motivazione e, soprattutto, il riconoscimento dei benefici fiscali prima casa sull'immobile acquistato mediante sentenza dichiarativa dell'usucapione. L'Agenzia sosteneva che l'agevolazione non spettasse perché non era stata richiesta nel giudizio di usucapione e non era stata menzionata nella sentenza. Il contribuente ha invece dedotto di aver richiesto tempestivamente l'applicazione dei benefici nella comunicazione con cui aveva chiesto la registrazione della sentenza.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente, riconoscendo i benefici prima casa. Ha stabilito che, per una sentenza che attribuisce la proprietà per usucapione, la dichiarazione necessaria per usufruire dell'agevolazione deve essere resa al momento della richiesta di registrazione della sentenza, che costituisce il momento rilevante ai fini fiscali. Non è necessario che il beneficio sia menzionato nella sentenza o sia stato richiesto durante il giudizio civile. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.500 per ciascun grado, oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Le dichiarazioni e manifestazioni di volontà necessarie per ottenere i benefici prima casa devono essere rese entro il momento in cui viene richiesta la registrazione dell'atto avente efficacia traslativa. Nel caso di acquisto derivante da usucapione, tale momento coincide con la registrazione della sentenza.

  • Art. 2932 del codice civile

    La sentenza costitutiva prevista dalla norma è richiamata dalla giurisprudenza come atto idoneo a trasferire la proprietà; il principio è stato applicato, per analogia quanto al momento della dichiarazione, anche alla sentenza attributiva della proprietà per usucapione.

  • Art. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La regola generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione può, in alcuni casi, essere recuperata non si applica alle dichiarazioni costitutive del beneficio prima casa, che devono essere rese tempestivamente prima o contestualmente alla registrazione.

Massime di principio

  • I benefici prima casa possono spettare anche quando l'acquisto dell'immobile deriva da una sentenza di usucapione, purché siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
  • Per gli acquisti immobiliari derivanti da provvedimenti giudiziari, la richiesta dell'agevolazione deve essere presentata al più tardi contestualmente alla richiesta di registrazione della sentenza.
  • Non è indispensabile che la sentenza civile menzioni espressamente i benefici prima casa: è sufficiente che il contribuente li richieda tempestivamente all'amministrazione finanziaria in sede di registrazione.
  • Una richiesta presentata dopo la liquidazione dell'imposta o soltanto nel ricorso contro l'avviso di liquidazione è normalmente tardiva e non consente di ottenere il beneficio.
  • È opportuno formalizzare per iscritto la richiesta di agevolazione al momento della registrazione e documentare il possesso dei requisiti, così da evitare contestazioni.

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