Risposta n. 51 del 12/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico dovrebbero rientrare nell’IVA agevolata del 10% perché riconducibili a interventi più ampi di recupero, risanamento e ristrutturazione di organismi edilizi o di intere porzioni urbane, inclusi quelli su opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Aliquota IVA per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e opere di consolidamento del territorio
Il quesito
Il Commissario chiede se le opere di sistemazione, consolidamento e salvaguardia del territorio finalizzate a prevenire dissesti idrogeologici, comprese eventuali opere funzionali come strade, ponti e infrastrutture di urbanizzazione, possano beneficiare dell’IVA al 10% anziché dell’aliquota ordinaria del 22%.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’IVA al 10% si applichi solo agli interventi effettivamente riconducibili alle tipologie agevolate di recupero edilizio e urbanistico di cui al d.P.R. n. 380/2001 e alla tabella A del d.P.R. n. 633/1972. Gli interventi descritti, in quanto rivolti prevalentemente alla sistemazione e consolidamento del territorio e solo indirettamente a edifici o opere di urbanizzazione, non sono di regola agevolabili; tuttavia l’aliquota ridotta può applicarsi se, sulla base della documentazione amministrativa competente, i lavori risultano qualificabili come restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia/urbanistica o realizzazione/rifacimento di opere di urbanizzazione nei casi previsti dalla norma.
Trattamento IVA degli interventi di sistemazione e consolidamento del territorio per dissesto idrogeologico
L’interpello riguarda la corretta aliquota IVA applicabile a una serie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati o da realizzare nella Regione Alfa. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a chiarire se tali lavori, finanziati con fondi statali e comunitari, possano beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% oppure debbano essere assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.
Contesto e fattispecie
L’istante è il “Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Alfa”, incaricato di attuare gli interventi prioritari per contrastare il dissesto idrogeologico e tutelare l’incolumità delle persone, i centri abitati e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Gli interventi descritti riguardano, in sintesi:
- opere di consolidamento e risanamento di aree prossime ai centri abitati o parte di essi;
- sistemazione di aree a verde su pendii;
- ripristino e consolidamento di argini;
- rifacimento o messa in sicurezza di strade, ponti stradali, opere idrauliche e infrastrutture di servizio;
- interventi di stabilizzazione di pareti e versanti, pulizia di alvei e rimozione di detriti.
L’istante precisa che le prestazioni appaltate sono state assoggettate all’IVA ordinaria del 22%, ritenendo però che tale trattamento sia eccessivamente restrittivo rispetto alla reale finalità degli interventi, che sarebbero connessi al risanamento di edifici, centri abitati e opere di urbanizzazione.
Quesito del contribuente
Il Commissario chiede di sapere quale aliquota IVA si applichi alle opere effettuate o da effettuare per affrontare e prevenire il rischio idrogeologico nella Regione Alfa, quando tali opere siano rivolte alla salvaguardia di opere primarie e dell’incolumità delle persone e del territorio.
In particolare, il dubbio riguarda se tutte le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico, incluse quelle funzionali come rifacimento di strade, ponti e altre opere di urbanizzazione, possano essere considerate agevolabili al 10%.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo il contribuente, gli interventi in questione incidono su “organismi edilizi” complessi, come centri storici o interi aggregati urbani, e in alcuni casi configurano ristrutturazioni o risanamenti urbanistici. Per tale ragione, l’aliquota IVA del 10% dovrebbe applicarsi non solo agli interventi direttamente edilizi, ma anche a quelli più ampi di salvaguardia del territorio, comprese le opere funzionali e le infrastrutture di urbanizzazione preesistenti o nuove.
L’istante richiama, a supporto della propria tesi, la disciplina delle ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge n. 205 del 2017, sostenendo che il concetto di “patrimonio edilizio” sia più ampio di quello di “organismo edilizio”.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo richiamando in particolare:
- il n. 127-quinquies della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’IVA al 10% per le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- il n. 127-septies, che estende la medesima aliquota alle prestazioni di servizi relativi alla costruzione di tali opere e impianti;
- il n. 127-quaterdecies, che applica il 10% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge n. 457 del 1978, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, che ha trasfuso la disciplina degli interventi edilizi già prevista dall’articolo 31 della legge n. 457 del 1978.
L’Agenzia ricorda che rientrano nel perimetro agevolato, in particolare, gli interventi di:
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica.
Vengono inoltre richiamate le definizioni normative delle diverse categorie di intervento edilizio, con riferimento al consolidamento, ripristino, rinnovo, sostituzione, modifica e inserimento di elementi costitutivi dell’edificio o dell’assetto urbanistico.
Valutazione dell’Agenzia sui lavori oggetto dell’istanza
Dall’esame della documentazione allegata, e in particolare dei disciplinari di gara, l’Agenzia rileva che i lavori consistono in interventi di consolidamento e stabilizzazione di territori della Regione Alfa soggetti a rischio di dissesto idrogeologico.
In concreto, si tratta di opere come:
- messa in sicurezza di pareti mediante reti paramassi;
- consolidamento delle pareti con chiodature e iniezioni di miscele cementizie;
- stabilizzazione con rilevati in terra compattata;
- pulizia di alvei e rimozione di detriti;
- interventi sulla pendenza di tratti di torrenti e fiumi per raggiungere una pendenza di compensazione o di equilibrio.
Secondo l’Agenzia, pur essendo meritori per la loro finalità, tali lavori non risultano automaticamente riconducibili alle tipologie di intervento normativamente agevolate con l’aliquota del 10%, poiché attengono solo indirettamente ai singoli edifici, ai complessi edilizi o alle opere di urbanizzazione.
L’Agenzia evidenzia inoltre che la disciplina originaria, trasfusa poi nel d.P.R. n. 380 del 2001, è finalizzata soprattutto al recupero del patrimonio edilizio, in particolare abitativo, in stato di degrado, mentre gli interventi in esame hanno come obiettivo primario la sistemazione e il consolidamento del territorio per prevenire o mitigare il rischio idrogeologico.
Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa tuttavia che non le compete esprimere una qualificazione tecnica dei lavori e che l’individuazione dell’aliquota IVA richiede una verifica fattuale non eseguibile in sede di interpello.
Ne consegue che:
- se, sulla base della documentazione amministrativa rilasciata dagli enti competenti, i lavori risultano effettivamente riconducibili alle tipologie di intervento agevolato di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, può applicarsi l’IVA del 10%;
- il medesimo trattamento può applicarsi anche nel caso di rifacimento di opere di urbanizzazione preesistenti, purché si tratti degli interventi agevolati previsti dal n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza;
- l’IVA al 10% può inoltre spettare per la costruzione ex novo di opere di urbanizzazione, ai sensi del n. 127-septies.
In sintesi, l’aliquota agevolata non è riconosciuta in modo generalizzato a tutti gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ma solo quando tali lavori siano qualificabili, in concreto e documentalmente, come interventi agevolati di recupero edilizio o come opere di urbanizzazione previste dalla normativa IVA.
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