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Interpello

Risposta n. 34 del 12/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene che il dipendente abbia diritto al regime impatriati a partire dal periodo d’imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia, cioè dal 2019, per i quattro periodi d’imposta successivi.

Regime speciale impatriati ex art. 16 D.Lgs. 147/2015 per un lavoratore rientrato in Italia nel 2018

Il quesito

La società istante chiede se il dipendente rientrato in Italia nel luglio 2018 e assunto dal 1° settembre 2018 possa beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati e da quale periodo d’imposta decorra l’agevolazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile il regime, se ricorrono i requisiti dichiarati, dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, quindi dal 2019 e per i quattro anni successivi; esclude invece l’agevolazione per i redditi percepiti nel 2018, poiché il rimpatrio è avvenuto dopo il 3 luglio 2018.

Regime speciale per lavoratori impatriati e decorrenza dell’agevolazione

La risposta riguarda l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 a un soggetto rientrato in Italia nel 2018 e assunto da una società italiana. Il tema centrale è la decorrenza temporale del beneficio e, in particolare, se esso possa operare già per l’anno del rientro oppure solo dal successivo periodo d’imposta.

Fattispecie rappresentata dalla società istante

La società ALFA S.p.A., quale sostituto d’imposta, chiede chiarimenti con riferimento all’ing. BETA, nato in Belgio e laureato in ingegneria civile presso l’Università di Pisa nel 2000. Il lavoratore è stato residente all’estero dal 15 maggio 2011 al 19 luglio 2018, periodo nel quale ha svolto ininterrottamente attività di lavoro dipendente presso la società GAMMA.

Successivamente:

  • ha trasferito la residenza in Italia il 20 luglio 2018;
  • si è impegnato a permanere in Italia per almeno due anni;
  • è stato assunto dalla società istante con decorrenza 1 settembre 2018;
  • ha presentato il 12 settembre 2018 la richiesta di applicazione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 16.

Quesito del contribuente

La società domanda se il dipendente possa usufruire del regime agevolato per lavoratori impatriati e, in caso affermativo, da quale periodo d’imposta debba decorrere il beneficio. Il dubbio è legato al fatto che il rientro in Italia è avvenuto nel corso del 2018 e non all’inizio di un periodo d’imposta.

Soluzione interpretativa prospettata

La società istante sostiene che il dipendente abbia diritto all’agevolazione di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 a partire dall’anno di trasferimento della residenza, indicato come 2019, e limitatamente ai quattro periodi d’imposta successivi al trasferimento.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, che disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati con finalità di attrazione in Italia di soggetti ad alta qualificazione e specializzazione. La norma prevede, al ricorrere dei requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2, che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrano al reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Viene inoltre ricordato che si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per cinque periodi d’imposta a decorrere da quello in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Per il comma 1 dell’articolo 16, l’agevolazione spetta ai soggetti che:

  • non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • svolgono l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato o nell’ambito di specifici rapporti infragruppo;
  • prestano l’attività prevalentemente nel territorio italiano;
  • rivestono ruoli direttivi oppure possiedono requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, secondo il decreto attuativo richiamato dal comma 3.

L’Agenzia richiama anche l’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui sono residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, precisando che tali condizioni sono alternative.

Valutazione dei requisiti nel caso concreto

Sulla base della documentazione prodotta, l’Agenzia rileva che:

  • il dott. BETA è stato residente all’estero dal 15 maggio 2001 al 19 luglio 2018, come risultante dal certificato AIRE e dai dati in Anagrafe Tributaria;
  • è rientrato in Italia il 20 luglio 2018;
  • è stato assunto dalla società istante con contratto a tempo determinato di cinque anni, con qualifica di dirigente, dal 1° settembre 2018;
  • presta attività lavorativa per una società italiana e ha dichiarato l’impegno a permanere in Italia per almeno due anni.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che, al ricorrere delle circostanze evidenziate e fermo restando che tali circostanze non sono oggetto di controllo in sede di interpello, il dipendente possa accedere al regime fiscale previsto dall’articolo 16 con effetto dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, cioè dal 2019, e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Viene però chiarito che il rimpatrio successivo al 3 luglio 2018 non consente l’applicazione dell’agevolazione ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel corso del 2018.

Conclusioni operative

In sintesi, l’interpello conferma che il beneficio per gli impatriati non decorre automaticamente dall’effettivo rientro anagrafico in corso d’anno, ma dal periodo d’imposta in cui si perfeziona il trasferimento della residenza fiscale in Italia, con esclusione dei redditi del 2018 nel caso di rimpatrio avvenuto dopo il 3 luglio 2018. Per il datore di lavoro, ciò implica l’applicazione del regime agevolato solo a partire dal 2019, sempre che siano effettivamente soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.

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