Risposta n. 32 del 12/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter beneficiare del regime degli impatriati ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 147/2015.
Regime speciale per lavoratori impatriati ex articolo 16 del D.Lgs. 147/2015
Il quesito
Il contribuente chiede se, rientrando in Italia nel 2019 dopo un periodo di studio e lavoro all’estero, possa accedere al regime fiscale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 147/2015.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che non sia integrato il requisito dello svolgimento continuativo di attività di lavoro o studio all’estero per almeno 24 mesi, necessario per l’accesso al regime del comma 2; quindi il beneficio non spetta. L’iscrizione AIRE e la non residenza per due anni risultano rilevanti, ma la carenza del requisito temporale estero è assorbente.
Regime speciale per lavoratori impatriati
L’interpello riguarda l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Il contribuente, residente all’estero, chiede se il proprio rientro in Italia nel 2019 possa consentirgli di fruire dell’agevolazione prevista per i redditi di lavoro prodotti in Italia.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il sig. ALFA riferisce di essersi laureato in Italia e di aver frequentato tra il 5 gennaio 2017 e il 21 dicembre 2017 un Master MBA presso INSEAD a Fontainbleau, in Francia, con durata equivalente a due anni accademici. Dopo il conseguimento del titolo, ha mantenuto residenza e domicilio in Francia fino al 14 aprile 2018; successivamente si è trasferito nel Regno Unito e dal 16 aprile 2018 lavora a tempo pieno presso la società BETA International, con sede a Londra.
Precisa inoltre di essersi iscritto all’AIRE con decorrenza 16 giugno 2017, pur affermando di avere di fatto trasferito residenza e domicilio in Francia già dall’inizio del 2017. La residenza AIRE è poi stata trasferita nel Regno Unito con istanza presentata al Consolato italiano a Londra il 14 settembre 2018.
L’istante dichiara di aver maturato l’intenzione di rientrare in Italia nel 2019 e chiede chiarimenti sull’applicabilità dei benefici fiscali per i lavoratori impatriati.
Quesito del contribuente
Il quesito riguarda la possibilità di accedere al regime agevolativo per impatriati di cui all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 147/2015, in relazione al proprio percorso di studio e lavoro svolto all’estero e al successivo rientro in Italia.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente ritiene di potersi avvalere del regime fiscale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 147/2015.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con elevate qualificazioni e specializzazioni. Il beneficio consiste, in linea generale, nell’imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento, per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR e per i quattro periodi d’imposta successivi, se sono soddisfatti i requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2.
Per il comma 2, l’Agenzia richiama i soggetti destinatari del beneficio:
- cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con convenzione contro le doppie imposizioni o accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
- in possesso di un titolo di laurea;
- che abbiano svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Vengono inoltre richiamati i chiarimenti della circolare n. 17/E del 2017, secondo cui i requisiti del comma 2 sono:
- possesso di un titolo di laurea;
- svolgimento continuativo di attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- cittadinanza UE o di Stato extraeuropeo con adeguata convenzione/accordo;
- svolgimento di attività lavorativa autonoma o dipendente in Italia.
L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 51/E del 2018, che ha precisato che, pur non essendo espressamente previsto per il comma 2 un periodo minimo di residenza estera, il requisito della residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta può considerarsi sufficiente a integrare la non residenza nel territorio dello Stato e consentire l’accesso al regime.
Valutazione dell’Agenzia sul requisito di non residenza
L’Agenzia osserva che, per le persone fisiche, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. In base a quanto esposto e alla circolare n. 17/E del 2017, l’iscrizione all’AIRE dal 16 giugno 2017 e la permanenza dell’iscrizione per l’anno 2018 sarebbero sufficienti, in astratto, a integrare il requisito della non residenza in Italia per due periodi d’imposta, purché il contribuente non abbia avuto in Italia il centro principale dei propri affari e interessi o la dimora abituale. Su questi ultimi aspetti, però, l’Agenzia precisa che il riscontro concreto esula dalla sede dell’interpello.
Parere dell’Agenzia sulla permanenza all’estero per lavoro o studio
Sotto il profilo del requisito di cui alla lettera b), relativo allo svolgimento continuativo di un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, l’Agenzia esclude che il contribuente possa accedere al beneficio se rientra in Italia nel 2019, poiché la permanenza all’estero per motivi di lavoro si sarebbe protratta per un periodo inferiore a 24 mesi.
Diversamente, il requisito potrebbe risultare soddisfatto solo se il rientro avvenisse successivamente al 16 aprile 2020, data fino alla quale l’attività lavorativa all’estero si sarebbe protratta per almeno 24 mesi.
Quanto all’attività di studio, l’Agenzia rileva che, ferma la veridicità di quanto dichiarato, la permanenza all’estero per tale motivo appare comunque inferiore al periodo minimo richiesto. Inoltre, per tale ipotesi, il titolo conseguito dovrebbe essere comparabile a un titolo di laurea o specializzazione post lauream ottenibile nell’ordinamento italiano, valutazione che l’Agenzia non può svolgere in sede di interpello e che rinvia alla legge 11 luglio 2002, n. 148 e al DPR 30 luglio 2009, n. 189.
Conclusione
Sulla base di quanto rappresentato e della documentazione allegata, l’Agenzia conclude che non vi sono elementi idonei a ritenere integrato il requisito dello svolgimento continuativo all’estero di attività di lavoro o studio per almeno 24 mesi. La mancanza di tale requisito preclude l’accesso al regime agevolativo per lavoratori impatriati, rendendo superflua ogni ulteriore verifica sugli altri requisiti previsti dalla disciplina.
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