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Interpello

Risposta n. 37 del 12/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Ministero sostiene che i compensi vadano versati sul capitolo di entrata dello Stato al lordo fiscale e previdenziale, in applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del principio di onnicomprensività, richiamando anche la circolare INPS n. 6 del 2014. Ritiene inoltre che il mancato versamento degli oneri costituirebbe un ingiustificato arricchimento dell'ente beneficiario e un danno per i dirigenti e per l'Amministrazione.

Trattamento fiscale e previdenziale dei compensi per incarichi di collaudo tecnico amministrativo svolti da dirigenti ministeriali.

Il quesito

Il Ministero chiede quale sia il corretto trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati ai propri dirigenti per attività di collaudo tecnico amministrativo svolte presso enti terzi, anche alla luce del fatto che un ente ritiene non dovuti né imposte né contributi.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate dichiara di non essere competente sul trattamento previdenziale e si limita al profilo fiscale. Ritiene che i compensi per collaudo costituiscano reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR e non reddito assimilato ex art. 50, comma 1, lett. b), poiché sono corrisposti direttamente dal datore di lavoro. Ne consegue che il Ministero deve operare la ritenuta IRPEF a titolo di acconto ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, con obbligo di rivalsa.

Reddito di lavoro dipendente e compensi per collaudo tecnico amministrativo ai dirigenti ministeriali

L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei compensi erogati a dirigenti ministeriali per incarichi aggiuntivi di collaudo tecnico amministrativo svolti presso enti vari. La questione nasce dal fatto che gli enti beneficiari versano gli importi sul capitolo di entrata dello Stato e un ente ritiene che tali somme non debbano essere assoggettate né a imposte né a contribuzione previdenziale.

Fattispecie rappresentata

Il Ministero istante conferisce o designa proprio personale, anche dirigenziale, per lo svolgimento di incarichi presso enti terzi. Quando l’incaricato è dirigente, gli enti versano il compenso, al lordo fiscale e previdenziale, su appositi capitoli in entrata dello Stato, come previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’Amministrazione poi:

  • corrisponde al dirigente che ha svolto l’incarico il 50% dell’importo affluito al capitolo di entrata;
  • destina il restante 50% al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
  • successivamente, tale quota incrementa la retribuzione di risultato degli altri dirigenti, compreso quello che ha svolto l’incarico.

Uno degli enti presso cui vengono svolte le prestazioni sostiene però che il compenso non debba essere assoggettato né a imposizione fiscale né a contribuzione previdenziale, richiamando il punto 5 della circolare INPS n. 6 del 2014 e rifiutando in particolare il versamento degli oneri previdenziali.

Quesito posto all’Agenzia

Il Ministero chiede quale sia il corretto trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati ai propri dirigenti per l’attività di collaudo tecnico amministrativo svolta in favore di determinati enti.

Soluzione interpretativa proposta dal Ministero

L’istante ritiene corretta la propria impostazione, osservando che il richiamo pertinente della circolare INPS n. 6 del 2014 sarebbe il punto 3 e non il punto 5. Secondo il Ministero, per gli incarichi conferiti o designati dall’Amministrazione il compenso deve essere versato sul capitolo di entrata dello Stato al lordo fiscale e previdenziale, in coerenza con:

  • il principio di onnicomprensività dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001;
  • l’art. 60 del vigente CCNL personale dirigente Area 1;
  • l’accordo integrativo stipulato tra delegazione pubblica e sindacale per gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti di II fascia.

Il Ministero afferma inoltre che il mancato versamento degli oneri fiscali e previdenziali comporterebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto che beneficia della prestazione e un danno sia per i dirigenti che hanno svolto l’attività sia per l’intera Amministrazione, con possibile danno erariale.

Normativa richiamata e valutazioni dell’Agenzia

L’Agenzia precisa preliminarmente che il trattamento previdenziale esula dalla propria competenza, per cui l’esame riguarda solo il profilo fiscale.

Richiama poi l’art. 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, in applicazione del principio di onnicomprensività.

Richiama inoltre l’art. 50, comma 1, lett. b), del TUIR, che qualifica come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, salvo che debbano essere riversati al datore di lavoro per clausola contrattuale o alla Stato per legge.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, nel caso in esame non si applica l’art. 50, comma 1, lett. b), del TUIR, perché i compensi per l’attività di collaudo, pur essendo versati dagli enti nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono poi corrisposti ai dirigenti direttamente dal datore di lavoro.

Di conseguenza, tali somme costituiscono reddito di lavoro dipendente in capo ai percipienti ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR. Il Ministero, in qualità di soggetto erogante, deve quindi operare al momento del pagamento la ritenuta IRPEF a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con un chiarimento netto sul piano fiscale: i compensi per collaudo tecnico amministrativo percepiti dai dirigenti ministeriali sono redditi di lavoro dipendente e devono essere assoggettati a ritenuta IRPEF da parte del Ministero. Restano invece fuori dal perimetro della risposta dell’Agenzia le questioni previdenziali, per le quali l’Amministrazione si dichiara non competente.

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