Risposta n. 33 del 12/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che siano produttivi di reddito agrario i primi 200 kW dell’impianto e, in base alla superficie agricola disponibile, anche ulteriori 450 kW; la parte eccedente 650 kW dovrebbe invece essere tassata come reddito d’impresa in via analitica.
Trattamento fiscale della produzione di energia fotovoltaica da parte di una società agricola
Il quesito
La società agricola chiede come debba essere tassata l’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, tenendo conto degli ettari di terreno coltivati e dei criteri di connessione previsti per considerare la produzione come reddito agrario.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, nel caso concreto, il criterio di connessione relativo al rapporto tra potenza installata eccedente la franchigia e ettari coltivati non è rispettato; pertanto il surplus di energia rispetto alla franchigia di 260.000 kWh non può essere qualificato come reddito agrario e deve essere determinato con le ordinarie regole del reddito d’impresa.
Trattamento fiscale della produzione di energia fotovoltaica da parte di una società agricola
L’interpello riguarda la qualificazione fiscale dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico gestito da una società agricola, con particolare attenzione al rapporto tra produzione energetica, superficie agricola disponibile e possibilità di attrarre il relativo reddito nell’ambito del reddito agrario.
Fattispecie e contesto
La società istante, costituita nel 2009 e qualificata come società agricola a responsabilità limitata, svolge l’attività di coltivazione di cereali ed esercita anche attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. Nell’ambito dell’attività agricola gestisce un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 1.282,31 kW, realizzato su un terreno di proprietà di 3,75 ettari.
La società dichiara inoltre di avere in disponibilità 48,93 ettari di terreno destinati alla coltivazione, come risultante dalla DUA allegata all’istanza, e di avere esercitato l’opzione per la tassazione catastale ai fini della determinazione del reddito ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006.
Quesito del contribuente
La società chiede chiarimenti sul corretto regime di tassazione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, tenendo conto degli ettari di terreno utilizzati per l’attività agricola.
In particolare, l’istante richiama la circolare n. 32/E del 2009 e i criteri di connessione individuati sulla base della nota ministeriale n. 3896 del 27 luglio 2008, secondo cui:
- la produzione di energia fotovoltaica fino a 200 kW di potenza nominale complessiva è sempre connessa all’attività agricola;
- la produzione eccedente può essere considerata connessa solo se ricorre uno dei requisiti indicati nelle lettere a), b) e c) della circolare.
Soluzione interpretativa prospettata
La società ritiene che possa essere ricondotta al reddito agrario l’energia derivante dai primi 200 kW dell’impianto, oltre a quella relativa a ulteriori 450 kW, sulla base degli ettari effettivamente destinati all’attività agricola, che quantifica in 45,18 ettari al netto della superficie occupata dall’impianto fotovoltaico.
Secondo l’istante, la produzione connessa all’attività agricola riguarderebbe quindi 650 kW complessivi, pari al 50,57% della potenza totale dell’impianto; il restante 49,43% dovrebbe invece essere tassato come reddito d’impresa con determinazione analitica.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, che include la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili tra le attività agricole connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Viene inoltre richiamata la successiva evoluzione normativa:
- l’art. 1, comma 178, della legge n. 244 del 2007, che ha previsto la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari;
- la circolare n. 32/E del 2009, che ha chiarito i criteri di connessione tra attività agricola e produzione di energia fotovoltaica;
- la legge n. 208 del 2015, che ha sostituito il comma 423 e stabilito che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, sino a 260.000 kWh annui, costituisce attività connessa e si considera produttiva di reddito agrario;
- la disciplina del reddito eccedente, che per i soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, è determinato ai fini IRES applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento, salva l’opzione per il regime ordinario.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia chiarisce che la produzione e cessione di energia fotovoltaica è produttiva di reddito agrario entro il limite di 260.000 kWh annui.
Per l’energia eccedente tale soglia, il reddito è in ogni caso reddito d’impresa, ma può essere determinato forfettariamente con il coefficiente del 25 per cento solo se sussiste un effettivo legame con l’attività agricola, secondo i criteri di connessione indicati nella circolare n. 32/E del 2009.
Se invece non ricorre alcuno di tali requisiti, il reddito del surplus energetico deve essere determinato con le ordinarie regole del reddito d’impresa, anche se la società ha esercitato l’opzione per il regime catastale ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, la società richiama il criterio di cui alla lettera c) della circolare n. 32/E del 2009, relativo al rapporto tra potenza eccedente e ettari di terreno coltivato.
L’Agenzia ricorda che, alla luce della sopravvenuta disciplina normativa, i riferimenti contenuti nella circolare vanno letti considerando che la franchigia è oggi espressa in termini di energia prodotta e non più di potenza installata, e che il limite di 260.000 kWh corrisponde mediamente a un impianto da 200 kW.
Tuttavia, nel caso concreto, il rapporto richiesto per il criterio di connessione non risulta rispettato, perché la potenza dell’impianto eccede quanto consentito rispetto agli ettari di terreno coltivati. Di conseguenza, l’attività non può essere considerata connessa ai fini della tassazione del surplus energetico.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che:
- la produzione di energia fotovoltaica fino a 260.000 kWh annui rientra nel reddito agrario;
- l’energia prodotta oltre tale soglia costituisce reddito d’impresa;
- nel caso concreto, non essendo rispettato il criterio di connessione relativo alla superficie agricola, il reddito derivante dall’eccedenza deve essere determinato con le modalità ordinarie del reddito d’impresa, e non in forma forfettaria.
Il parere è quindi sfavorevole all’interpretazione proposta dalla società per la parte eccedente la franchigia, poiché manca il presupposto della connessione con l’attività agricola previsto dalla prassi richiamata.
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