Risposta n. 35 del 12/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di dover dichiarare solo la perdita d’impresa e il FIRR, escludendo pensioni e indennità ENASARCO perché già tassate in Portogallo, e di dover chiedere il rimborso dell’imposta trattenuta dall’INPS.
Tassazione in Italia delle pensioni e delle indennità di fine rapporto percepite da un ex agente di commercio residente in Portogallo
Il quesito
L’istante chiede come debbano essere tassati per il 2017 le pensioni INPS ed ENASARCO, il FIRR e la perdita di impresa derivante dalla cessazione della partita IVA, e se possa ottenere il rimborso delle ritenute applicate dall’INPS sulla pensione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che, assumendo vera la residenza fiscale in Portogallo nel 2017, le pensioni INPS ed ENASARCO non erano imponibili in Italia e non andavano dichiarate; il FIRR e le altre indennità di cessazione del rapporto di agenzia vanno indicati in dichiarazione con le regole convenzionali applicabili, mentre la perdita d’impresa non va riportata nel quadro RG; le ritenute sulla pensione possono essere chieste a rimborso al COP di Pescara entro 48 mesi.
Pensionato privato italiano trasferitosi in Portogallo – tassazione dei redditi di pensione e delle indennità di fine rapporto
L’interpello riguarda un ex agente di commercio italiano iscritto all’AIRE e residente in Portogallo, titolare di pensioni erogate da INPS ed ENASARCO e di somme percepite nel 2017 a titolo di FIRR e di indennità di fine rapporto di agenzia. Il quesito è incentrato sulla corretta tassazione, per il periodo d’imposta 2017, dei redditi percepiti dopo il trasferimento all’estero e sulla possibilità di ottenere il rimborso delle ritenute operate in Italia.
Fattispecie rappresentata
L’istante riferisce di essere iscritto all’AIRE dal 2017 e residente in Portogallo. Dichiarava inoltre di percepire due pensioni, una dall’INPS e una dall’ENASARCO. In passato aveva svolto attività di agente di commercio, cessando la propria partita IVA e realizzando una perdita d’impresa. Nel 2017 aveva inoltre percepito:
- il FIRR dalla casa mandante, assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto del 20%;
- un’indennità di fine rapporto di agenzia dall’ENASARCO, che non era stata tassata in Italia.
L’istante precisava di aver chiesto a INPS ed ENASARCO l’esonero dalla tassazione italiana invocando la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo. L’ENASARCO aveva applicato il trattamento convenzionale, mentre l’INPS aveva trattenuto l’imposta italiana sulla pensione del 2017. L’interessato aveva poi dichiarato in Portogallo le pensioni e l’indennità ENASARCO secondo la normativa locale.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiedeva chiarimenti, per l’anno d’imposta 2017, sulla corretta tassazione:
- delle pensioni percepite da INPS ed ENASARCO;
- del FIRR percepito dalla casa mandante;
- della perdita di impresa realizzata con la cessazione dell’attività di agente di commercio.
Chiedeva inoltre conferma della possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta trattenuta dall’INPS sulla pensione corrisposta nel 2017.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante riteneva di dover presentare la dichiarazione dei redditi 2017 indicando:
- la perdita d’impresa nel quadro RG;
- il FIRR nel quadro RM, con opzione per la tassazione ordinaria.
Riteneva invece di non dover indicare le pensioni e l’indennità corrisposta dall’ENASARCO, perché già dichiarate e tassate in Portogallo. Sosteneva inoltre di dover presentare istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara per recuperare l’imposta trattenuta dall’INPS.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama anzitutto il principio secondo cui la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto non valutabile in sede di interpello; pertanto la risposta viene resa assumendo veritiero quanto dichiarato dal contribuente, fermo restando il potere di controllo dell’Ufficio.
Sul piano normativo, vengono richiamati in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Portogallo, che definisce il "residente di uno Stato contraente";
- l’articolo 2, comma 2, del TUIR, che considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile;
- l’articolo 3 del TUIR, che impone anche ai non residenti di dichiarare in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato;
- l’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, in tema di imponibilità in Italia delle pensioni corrisposte da enti residenti a non residenti;
- l’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, sulle ritenute operate dai sostituti d’imposta;
- gli articoli 53, comma 2, lettera e), 56, comma 3, lettera a), e 17, comma 1, lettera d), del TUIR, relativi alle indennità di cessazione del rapporto di agenzia e alla tassazione separata, con facoltà di opzione per la tassazione ordinaria ex articolo 17, comma 3, TUIR;
- l’articolo 14 della Convenzione Italia-Portogallo, per le professioni indipendenti;
- l’articolo 21 della Convenzione, rubricato "Altri redditi";
- l’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, per il rimborso delle imposte indebitamente trattenute.
Valutazioni dell’Agenzia sulla residenza fiscale e sulle pensioni
L’Agenzia precisa che la residenza fiscale, ai fini convenzionali, si determina con riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti. Richiama quindi la regola interna dell’articolo 2 del TUIR, secondo cui la residenza fiscale italiana ricorre anche se una sola delle condizioni previste sussiste per la maggior parte del periodo d’imposta.
Sulla base dei fatti prospettati, e assumendo che l’istante sia residente in Portogallo per la maggior parte del 2017, l’Agenzia ritiene che le pensioni erogate da INPS ed ENASARCO non rientrino nell’articolo 18 della Convenzione, perché tale disposizione riguarda i trattamenti pensionistici relativi a un cessato impiego di lavoro dipendente. Poiché nel caso concreto si tratta di redditi collegati all’attività di agente e rappresentante di commercio, esse non sarebbero disciplinate da quella norma.
L’Agenzia riconduce invece tali pensioni all’articolo 21 della Convenzione, cioè agli "altri redditi", con conseguente tassazione esclusiva in Portogallo. Ne deriva che, per l’anno 2017, i trattamenti pensionistici non dovevano essere assoggettati a imposizione in Italia né indicati nella dichiarazione dei redditi italiana.
Valutazioni dell’Agenzia sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Le indennità di fine rapporto di agenzia erogate dall’ENASARCO e dalla casa mandante sono qualificate dall’Agenzia come somme maturate e accantonate nel corso degli anni di attività lavorativa. Sotto il profilo interno, esse sono considerate redditi di lavoro autonomo e, in linea generale, soggette a tassazione separata, con possibilità di opzione per la tassazione ordinaria in dichiarazione.
Sotto il profilo convenzionale, l’Agenzia afferma che tali somme, in quanto redditi di lavoro autonomo, ricadono nell’articolo 14 della Convenzione Italia-Portogallo. La regola generale è la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente; tuttavia, se il reddito è attribuibile a una base fissa nello Stato della fonte o si verifica la permanenza per almeno 183 giorni nel corso dell’anno solare, può configurarsi tassazione concorrente.
Nel caso specifico, l’Agenzia osserva che:
- le quote maturate e/o accantonate negli anni precedenti al 2017, quando l’istante era residente in Italia e ivi svolgeva attività, devono essere assoggettate a imposizione esclusiva in Italia;
- le quote maturate e/o accantonate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017 vanno assoggettate a imposizione concorrente in Italia e Portogallo se sono attribuibili a una base fissa in Italia; in caso contrario, devono essere tassate esclusivamente in Portogallo.
Indicazioni operative sulla dichiarazione dei redditi 2017
L’Agenzia conclude che, assumendo vera la residenza in Portogallo nel 2017, l’istante deve presentare il modello Redditi PF 2018 come non residente.
In tale dichiarazione:
- la perdita di impresa realizzata nel 2017 non va indicata nel quadro RG;
- le somme percepite dalla casa mandante e dall’ENASARCO vanno indicate nel quadro RM, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria, nei limiti e secondo le condizioni richiamate dalla Convenzione;
- le pensioni INPS ed ENASARCO non devono essere assoggettate a imposizione in Italia né dichiarate nel modello italiano.
Rimborso delle ritenute operate in Italia
Quanto alle imposte trattenute dall’INPS sulla pensione 2017, l’Agenzia conferma la possibilità di chiederne il rimborso al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento delle imposte.
Conclusioni
In sintesi, la risposta dell’Agenzia si fonda sulla premessa che il contribuente fosse effettivamente residente in Portogallo nel 2017. In tale ipotesi, le pensioni di fonte italiana percepite nel 2017 non erano imponibili in Italia, mentre le indennità di fine rapporto di agenzia richiedono una distinzione tra quote maturate prima del trasferimento e quote maturate successivamente, con diverse regole convenzionali. La perdita d’impresa non rileva nel quadro RG del modello dichiarativo italiano e le ritenute operate sulla pensione possono essere recuperate mediante istanza di rimborso al COP di Pescara.
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