Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44441/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo che il reato è estinto per morte dell'imputato. Pertanto la decisione impugnata è stata cancellata per sopravvenuta estinzione del reato e non si è proceduto a un nuovo esame nel merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricci Massimiliano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 07/10/2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, lo aveva condannato per il reato commesso il 3 maggio 2022 con riferimento agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (con recidiva reiterata). La Corte d'Appello aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ridotto la pena, revocato l'interdizione legale e sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con una temporanea. Dopo la proposizione del ricorso, è pervenuto in cancelleria il certificato del Comune di Guidonia Montecelio attestante il decesso dell'imputato in data 4 luglio 2023, circostanza che ha posto il problema dell'estinzione del reato per morte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 110 codice penale

    La norma è richiamata per qualificare la partecipazione al reato (concorso di persone) nella contestazione di cui all'impugnata sentenza

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    La disposizione è richiamata quale norma sostanziale relativa al fatto-reato (illecito in materia di sostanze stupefacenti) oggetto del procedimento

Massime di principio

  • La morte dell'imputato durante il procedimento penale determina generalmente l'estinzione del reato e impone l'annullamento delle pronunce penali pendenti; il giudice di cassazione può annullare senza rinvio quando l'estinzione è sopravvenuta.
  • L'annullamento per estinzione del reato non implica una valutazione sul merito della responsabilità: la cessazione è dovuta a causa estintiva (morte) e ha effetto retroattivo sulla punibilità.
  • Le pene e le misure accessorie di carattere personale si estinguono con la morte dell'imputato; è però opportuno verificare separatamente eventuali effetti civili o misure che possano avere disciplina distinta (es. responsabilità civile, confisca, obblighi verso terzi).
  • Se la morte sopravviene dopo la pronuncia ma prima della definitività del provvedimento, la stessa regola dell'estinzione opera e il procedimento penale va dichiarato estinto; il giudice non deve procedere alla valutazione di merito né disporre un rinvio quando l'estinzione è manifesta.
  • In casi simili è consigliabile verificare tempestivamente nei registri lo stato civile dell'imputato (atti di morte) perché la sopravvenuta morte produce effetti processuali rilevanti e spesso immediati sulla prosecuzione del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.