Tribunale, Ordinanza T-612/22
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 marzo 2023. — Paola Primicerj contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Diniego iniziale di accesso – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Domanda di ingiunzione – Incompetenza. — Causa T-612/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Paola Primicerj contro il diniego iniziale della Commissione di accesso a una lettera nell’ambito di una procedura d’infrazione. Ha ribadito che, in materia di accesso ai documenti, la via ordinaria è la domanda confermativa prevista dal regolamento n. 1049/2001 e che solo la decisione finale su tale domanda è impugnabile. Ha inoltre escluso la competenza del Tribunale a emettere ingiunzioni alla Commissione e ha posto le spese a carico della ricorrente.
Accesso ai documenti: è impugnabile solo la decisione definitiva su domanda confermativa; il diniego iniziale è atto non impugnabile e il Tribunale non può emettere ingiunzioni alla Commissione.
La questione giuridica
Se il diniego iniziale della Commissione a una domanda di accesso a un documento, adottato ai sensi del regolamento n. 1049/2001, costituisca un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE anche senza previa domanda confermativa; e se il Tribunale possa ordinare alla Commissione di concedere l’accesso al documento richiesto.
Principio di diritto
Nel sistema del regolamento n. 1049/2001, il diniego iniziale di accesso a un documento costituisce soltanto una prima presa di posizione e non produce effetti giuridici definitivi: il destinatario che intenda contestarlo deve, in linea di principio, presentare una domanda confermativa; solo la decisione adottata in risposta a tale domanda è impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Inoltre, nell’ambito di tale ricorso, il Tribunale non ha competenza a ingiungere alla Commissione di adottare una determinata misura, neppure in esecuzione di una sentenza di annullamento.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 228 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 136, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144, paragrafi 3 e 10, del regolamento di procedura del Tribunale
Accesso ai documenti e irricevibilità del ricorso
L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro il diniego iniziale della Commissione europea di dare accesso a una lettera di diffida complementare relativa a una procedura d’infrazione concernente la disciplina italiana dei magistrati onorari. Il Tribunale, investito anche di una domanda volta a ottenere un’ingiunzione alla Commissione, ha statuito nella fase scritta e ha respinto il ricorso per parte in incompetenza manifesta e per parte in quanto manifestamente irricevibile.
Fatti e svolgimento del procedimento
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, l’accesso al documento richiesto. Con decisione del 2 agosto 2022, la Commissione aveva respinto la domanda iniziale richiamando l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Nella stessa decisione la Commissione aveva informato la richiedente del diritto di presentare una domanda confermativa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento. La ricorrente, tuttavia, ha proposto direttamente il ricorso ex articolo 263 TFUE senza attivare la fase confermativa.
Eccezione di irricevibilità e struttura della procedura di accesso
La Commissione ha sostenuto che il ricorso fosse irricevibile perché diretto contro un atto non impugnabile: il diniego iniziale, infatti, sarebbe solo una presa di posizione preliminare, mentre la decisione impugnabile sarebbe quella resa a seguito della domanda confermativa. Il Tribunale ha richiamato il meccanismo in due tempi degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, evidenziando che esso mira sia a favorire un trattamento rapido delle richieste sia a consentire un riesame interno e, se possibile, una composizione amichevole della controversia prima di un eventuale contenzioso.
Ragionamento del Tribunale sull’atto impugnabile
Il Tribunale ha ribadito che la risposta a una domanda iniziale di accesso costituisce soltanto una prima presa di posizione. Solo la decisione adottata in risposta alla domanda confermativa sostituisce la posizione iniziale e assume natura di decisione idonea a produrre effetti giuridici definitivi, quindi impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Poiché nel caso concreto la ricorrente non aveva presentato domanda confermativa, il ricorso era diretto contro un atto che, per sua natura, non è suscettibile di ricorso di annullamento.
Il Tribunale ha inoltre respinto gli argomenti della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe mostrato alcuna intenzione di riesaminare la decisione o avrebbe reso inutile il riesame, osservando che il comportamento processuale dell’istituzione non può trasformare un atto non impugnabile in un atto impugnabile. È stata respinta anche la tesi secondo cui il diniego iniziale avrebbe prodotto effetti obbligatori per il solo fatto di aver precluso l’accesso al documento, poiché tale effetto non può essere desunto dall’omessa attivazione della domanda confermativa.
Domanda di ingiunzione e incompetenza del Tribunale
Quanto al secondo capo delle conclusioni, la ricorrente chiedeva che il Tribunale ordinasse alla Commissione di concedere l’accesso al documento richiesto. Il Tribunale ha ricordato che, nel controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni dell’Unione, neppure in relazione alle modalità di esecuzione delle proprie sentenze. Ne consegue che tale domanda è stata respinta per incompetenza manifesta.
Intervento e spese
Poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile e il procedimento si è chiuso, il Tribunale ha ritenuto non più luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata da terzi a sostegno della ricorrente. In materia di spese, la ricorrente, risultata soccombente, è stata condannata alle spese su richiesta della Commissione; i richiedenti intervento hanno sopportato le proprie spese relative alla domanda di intervento.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, in materia di accesso ai documenti, il diniego iniziale dell’istituzione non è, di regola, l’atto finale impugnabile: il richiedente deve prima utilizzare il rimedio interno della domanda confermativa previsto dal regolamento n. 1049/2001. Solo la decisione finale su tale domanda può essere contestata davanti al giudice dell’Unione. Inoltre, il Tribunale non può sostituirsi all’istituzione e ordinarle di adottare un determinato comportamento amministrativo.
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