Tribunale, Sentenza T-199/22
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2023. — Perfetti Van Melle SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un contenitore cilindrico dalle linee ondulate – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione. — Causa T-199/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Perfetti Van Melle contro il diniego di registrazione di un marchio figurativo raffigurante un contenitore cilindrico ondulato per prodotti dolciari. Ha ritenuto corretto il ragionamento dell’EUIPO secondo cui il segno era una mera variante delle usuali confezioni del settore e quindi privo di carattere distintivo. Ha inoltre escluso un difetto di motivazione, osservando che la decisione della commissione di ricorso era sufficientemente chiara se letta nel suo contesto.
Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un contenitore cilindrico ondulato: conferma del rifiuto di registrazione per assenza di carattere distintivo e sufficienza della motivazione dell’EUIPO.
La questione giuridica
Se l’EUIPO abbia legittimamente respinto la domanda di registrazione di un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, per difetto di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; e se la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, dello stesso regolamento, dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che un marchio figurativo che riproduce, in modo semplice e schematico, la forma di un contenitore o della confezione abitualmente usata per i prodotti interessati è privo di carattere distintivo quando non si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore e non contiene elementi facilmente memorizzabili idonei a essere percepiti come indicazione di origine commerciale. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell’EUIPO, perché la decisione impugnata, letta nel suo contesto e insieme alla decisione dell’esaminatrice richiamata e fatta propria, consentiva di comprendere le ragioni del rifiuto e il controllo giurisdizionale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un contenitore cilindrico ondulato: rifiuto di registrazione per assenza di carattere distintivo
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Perfetti Van Melle SpA contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione di un marchio figurativo per prodotti di classe 30. Il Tribunale esamina sia il motivo relativo all’assenza di carattere distintivo sia il motivo relativo al preteso difetto di motivazione.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva depositato il 16 dicembre 2020 una domanda di marchio dell’Unione europea costituito da un segno figurativo rappresentato graficamente senza descrizione. Il marchio era richiesto per prodotti di confetteria e affini, tra cui caramelle, gomme da masticare, cioccolato, gelatine, lecca-lecca, mentine, liquirizia, zucchero, caffè e cacao. L’esaminatrice dell’EUIPO aveva respinto la domanda il 7 luglio 2021 in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso, con decisione del 10 febbraio 2022, ha confermato il rigetto.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente articolava due motivi principali:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, perché la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente il segno, il pubblico di riferimento e il rapporto tra il marchio e i prodotti;
- violazione dell’obbligo di motivazione, perché la commissione non avrebbe spiegato adeguatamente perché una parte del pubblico avrebbe percepito il segno come confezione o imballaggio dei prodotti.
Normativa rilevante e criteri giurisprudenziali richiamati
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2017/1001, anche la forma di un prodotto o del suo imballaggio può costituire marchio, purché sia idonea a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. Richiama poi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. La Corte ribadisce che il carattere distintivo va valutato in funzione dei prodotti o servizi e della percezione del pubblico di riferimento, che nel caso di specie era il pubblico generale dell’Unione europea, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, con livello di attenzione al massimo medio. Sono inoltre richiamati i principi secondo cui:
- quando il segno rappresenta la forma del prodotto o della confezione, occorre verificare se esso si discosti significativamente dalla norma o dagli usi del settore;
- tali criteri si applicano anche ai marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale della forma o della confezione, non solo ai marchi tridimensionali;
- in alcuni casi è legittimo considerare un settore più ampio, come quello delle modalità di confezionamento dei prodotti della stessa natura.
Valutazione del Tribunale sul primo motivo: assenza di carattere distintivo
Il Tribunale respinge anzitutto l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe valutato un marchio diverso da quello depositato. Osserva che il segno richiesto, pur essendo bidimensionale e senza prospettiva, poteva essere percepito da una parte non trascurabile del pubblico come l’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, con tre righe orizzontali nella parte superiore, delle quali le ultime due unite da cinque trattini verticali. Tale percezione era sufficiente per ritenere che il segno fosse una mera variazione delle confezioni normalmente usate nel settore. Il Tribunale conferma anche che la commissione di ricorso ha correttamente applicato ai marchi figurativi bidimensionali i principi elaborati per i marchi tridimensionali, poiché in entrambi i casi il segno non è indipendente dall’aspetto dei prodotti o della loro confezione. Quanto al rapporto con i prodotti rivendicati, il Tribunale approva il ricorso a un parametro più ampio del solo prodotto, cioè al settore delle modalità di confezionamento per prodotti dolciari e di confetteria. In questo quadro, il segno non presentava elementi visivamente memorabili o sufficientemente originali da consentire al consumatore di identificarlo immediatamente come indicatore di origine commerciale. Il Tribunale respinge infine il richiamo della ricorrente alla registrazione di altri marchi analoghi, ricordando che l’EUIPO deve certamente tenere conto della parità di trattamento e della buona amministrazione, ma deve comunque effettuare un esame rigoroso e concreto di ogni singola domanda. Le decisioni precedenti non possono imporre la registrazione di un segno che, nel caso concreto, ricade in un motivo assoluto di rifiuto.
Valutazione del Tribunale sul secondo motivo: obbligo di motivazione
Il Tribunale ritiene infondata anche la censura di difetto di motivazione. Ricorda che la motivazione delle decisioni dell’EUIPO, prevista dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, va letta alla luce dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 296 TFUE; essa può anche essere implicita, purché consenta agli interessati di comprendere le ragioni della decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità. Nel caso concreto, la motivazione della commissione di ricorso andava letta insieme ai punti iniziali della decisione e alla valutazione dell’esaminatrice, espressamente fatta propria. Tale contesto chiariva che il segno era stato percepito come la rappresentazione di un contenitore cilindrico e che l’analisi si fondava anche sull’esperienza pratica della commercializzazione dei prodotti dolciari in confezioni di forme e colori vari. L’uso di esempi concreti, richiamati dalla valutazione amministrativa, confermava la sufficienza della motivazione.
Decisione e principio affermato
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la Perfetti Van Melle alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il principio affermato è che una semplice rappresentazione grafica di una confezione o di un contenitore, se non si discosta significativamente dalle forme usuali del settore e non contiene elementi capaci di imprimersi nella memoria del pubblico come indicazione d’origine, è priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; inoltre, una motivazione che si comprenda nel suo contesto complessivo è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione.
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