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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-436/22

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 29 March 2023. — Veronika Machková v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark ALMARA SOAP – Earlier EU word mark ALMENARA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Proof of genuine use of the earlier mark – Article 47(2) of Regulation 2017/1001. — Case T-436/22

Giurisprudenza europea62022TJ0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore ALMENARA. Ha confermato sia l’inammissibilità della richiesta di prova dell’uso effettivo, perché il quinquennio di registrazione non era ancora decorso alla data di deposito della domanda, sia l’esistenza di un rischio di confusione tra ALMARA SOAP e ALMENARA per il pubblico anglofono dell’Unione. Le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte.

Marchio UE ALMARA SOAP: opposizione per rischio di confusione con il marchio anteriore ALMENARA e prova dell’uso effettivo ai sensi del regolamento 2017/1001

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente dichiarato inammissibile la richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001; e se, nel merito, sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tra il segno richiesto ALMARA SOAP e il marchio anteriore ALMENARA, alla luce della somiglianza dei segni e dell’identità/somiglianza dei prodotti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore è ammissibile solo se, alla data di deposito della domanda di marchio UE, il marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni; se tale termine non è ancora decorso, l’opponente non può essere onerato della prova dell’uso e il marchio anteriore deve essere considerato come usato. Ha inoltre confermato che, nel caso di specie, i prodotti erano identici o altamente simili, i segni presentavano una somiglianza visiva e fonetica media, il marchio anteriore aveva distintività intrinseca media e, pertanto, sussisteva un rischio di confusione per il pubblico anglofono dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE ALMARA SOAP: opposizione per rischio di confusione con il marchio anteriore ALMENARA

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. La controversia ruota attorno alla validità della domanda "ALMARA SOAP" rispetto al marchio anteriore "ALMENARA" e alla possibilità di chiedere prova dell’uso effettivo del segno anteriore.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione del segno figurativo ALMARA SOAP per prodotti delle classi 3 e 5: saponi, saponi cosmetici, polvere maschera corpo e sali da bagno minerali. L’opposizione era stata proposta da Aceites Almenara, SL sulla base del marchio UE denominativo ALMENARA, registrato per numerosi prodotti di classe 3, tra cui saponi, cosmetici, oli essenziali e prodotti igienici e di bellezza. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda. In particolare, aveva ritenuto inammissibile la richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore e aveva ravvisato un rischio di confusione per il pubblico anglofono dell’Unione.

Domande proposte al Tribunale e limiti del sindacato

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, l’ordine di registrazione del marchio richiesto e la condanna dell’EUIPO alle spese. Il Tribunale ha ricordato di non avere, nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, il potere di impartire ordini alle istituzioni o agli organismi dell’Unione; per questo motivo ha respinto la domanda volta a ottenere direttamente la registrazione del marchio. Ha inoltre ribadito che il sindacato giurisdizionale sulla decisione della commissione di ricorso si fonda solo sugli elementi di fatto e di diritto disponibili in sede amministrativa. Per tale ragione ha dichiarato irricevibili gli allegati nuovi prodotti per la prima volta in giudizio, salvo quello relativo al significato ceco del termine "almara", già dedotto in sede amministrativa.

Prima censura: prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

La ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità della richiesta di prova dell’uso, sostenendo che il quinquennio di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 stava quasi per scadere al momento del deposito della domanda e che un approccio così formale fosse eccessivo. Il Tribunale ha respinto la censura: la norma collega in modo espresso la possibilità per il richiedente di esigere la prova dell’uso alla circostanza che, alla data di deposito o di priorità della domanda di marchio UE, il marchio anteriore sia registrato da almeno cinque anni. Nel caso concreto, il marchio anteriore era stato registrato il 17 marzo 2015 e la domanda era stata depositata il 20 febbraio 2020; il termine quinquennale non era quindi ancora decorso. Ne consegue che la richiesta di prova dell’uso non era ammissibile e il marchio anteriore doveva essere considerato come usato.

Seconda censura: rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ha ricostruito i criteri consolidati per la valutazione globale del rischio di confusione: identità o somiglianza dei segni, identità o somiglianza dei prodotti o servizi, interdipendenza tra tali fattori e percezione del pubblico di riferimento. Ha anche ricordato che, per respingere una domanda di marchio UE, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione non trascurabile. Nel caso di specie la commissione di ricorso aveva limitato correttamente l’analisi al pubblico anglofono dell’Unione, comprendente non solo Irlanda e Malta ma anche gli Stati membri in cui l’inglese è ampiamente compreso. I prodotti interessati erano beni di consumo quotidiano per l’igiene e la cura della persona, con livello di attenzione medio del consumatore.

Comparazione dei prodotti

Per i prodotti della classe 3, il Tribunale ha confermato che "soap" del marchio richiesto era identico a uno dei prodotti coperti dal marchio anteriore; che "cosmetic soaps" rientrava nella categoria più generale dei saponi; e che "body mask powder" rientrava nella nozione di cosmetici. I prodotti della classe 3 sono stati quindi considerati identici. Per i "mineral bath salts" della classe 5, il Tribunale ha condiviso la conclusione di una somiglianza molto elevata con i "toiletries" e i "cosmetics" della classe 3 del marchio anteriore, in quanto prodotti destinati alla cura quotidiana del corpo, con finalità igieniche e cosmetiche, spesso venduti negli stessi canali commerciali e talvolta prodotti dagli stessi fabbricanti. Il fatto che i prodotti rientrassero in classi diverse della classificazione di Nizza è stato ritenuto irrilevante.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale ha ritenuto che l’elemento dominante e più distintivo del segno richiesto fosse la parola "almara". Il termine "soap" è stato giudicato descrittivo o comunque scarsamente distintivo per i prodotti interessati, mentre il cuore stilizzato è stato considerato un elemento ornamentale o laudativo, privo di capacità distintiva significativa. I segni ALMARA SOAP e ALMENARA condividono le sequenze iniziale e finale "alm" e "ara"; la differenza centrale costituita da "en" non è stata giudicata sufficiente a eliminare la somiglianza complessiva. Anche foneticamente, il Tribunale ha rilevato una somiglianza media, poiché le prime e ultime sillabe coincidono e il termine aggiuntivo "soap" ha un peso secondario. Sul piano concettuale, i segni non sono stati ritenuti simili, perché il marchio anteriore è privo di significato per il pubblico anglofono, mentre il segno richiesto contiene il riferimento a "soap" e al cuore, che può evocare l’idea di prodotti offerti "con amore".

Valutazione globale e decisione finale

Nel bilanciamento complessivo, il Tribunale ha valorizzato l’elevata prossimità dei prodotti, la somiglianza visiva e fonetica media dei segni e la distintività intrinseca media del marchio anteriore. In tale contesto, il pubblico di riferimento poteva ritenere che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il richiamo della ricorrente alla sentenza DIGNITUDE è stato giudicato inconferente, perché in quel caso l’esito dipendeva dalla mancanza di somiglianza dei prodotti. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto entrambi i motivi di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di registrazione.

Spese

Poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza e non vi è stata udienza, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneprova dell'uso effettivoclassificazione di nizza

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