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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-785/22

Order of the Vice-President of the Court of 28 March 2023. — Eulex Kosovo v SC. — Interim relief – Article 278 TFEU – Appeal – Application for suspension of operation of a measure – Judgment of the General Court of the European Union given by default – Urgency – Pecuniary damage. — Case C-785/22 P-R

Giurisprudenza europea62022CO0785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Vicepresidente della Corte respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione proposta da Eulex Kosovo contro una sentenza del Tribunale che l’aveva condannata al risarcimento dei danni in favore di SC. La Corte chiarisce che la disciplina speciale del Tribunale sulle sentenze contumaciali non esclude la competenza cautelare della Corte nell’ambito dell’appello. La misura viene però negata perché il pregiudizio dedotto è solo economico e non è dimostrato alcun rischio di danno irreparabile.

Domanda di sospensione dell’esecuzione, in pendenza di appello, di una sentenza del Tribunale resa in contumacia: la Corte nega la misura cautelare per difetto di urgenza, poiché il pregiudizio dedotto è solo pecuniario e non risulta irreparabile.

La questione giuridica

Se il Vicepresidente della Corte, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, possa sospendere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale pronunciata in contumacia nonostante la presenza, nell’ordinamento del Tribunale, di una specifica possibilità di sospensione ex articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale; e, in concreto, se la richiesta sia ammissibile e fondata alla luce del requisito dell’urgenza, quando il danno dedotto è esclusivamente di natura pecuniaria.

Principio di diritto

La Corte afferma che la facoltà del Tribunale di sospendere l’esecuzione di una sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura non esclude la competenza del Vicepresidente della Corte di ordinare la sospensione ex articolo 278 TFUE nell’ambito di un appello. Tuttavia, la misura cautelare è concessa solo se l’istante prova, in modo sufficientemente probabile, un rischio di danno grave e irreparabile; il mero pregiudizio pecuniario, salvo circostanze eccezionali non dimostrate, non soddisfa tale requisito, soprattutto se non è allegato né provato che la somma non sia recuperabile in caso di riforma della decisione impugnata. Perciò la domanda è respinta per difetto di urgenza, senza esame del fumus boni iuris e del bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 39 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Decisione 2012/671/UE della Corte di giustizia del 23 ottobre 2012

Sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale resa in contumacia in pendenza di appello

La pronuncia riguarda un procedimento cautelare ex articolo 278 TFUE proposto da Eulex Kosovo, missione UE per lo Stato di diritto in Kosovo, volto a ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 nella causa SC v Eulex Kosovo. La domanda è stata presentata parallelamente all’appello contro tale sentenza.

Contesto fattuale e procedurale

SC aveva lavorato per Eulex Kosovo come procuratrice con contratti a termine consecutivi tra il 4 gennaio 2014 e il 14 novembre 2016. In seguito alla mancata riuscita in un concorso interno del 2016 e alla mancata proroga del contratto finale, SC aveva presentato reclamo interno, poi respinto.

Nel giudizio principale, dopo un primo rigetto della domanda da parte del Tribunale e il successivo annullamento di tale decisione da parte della Corte nel 2020, il Tribunale, in assenza di difesa di Eulex Kosovo, aveva pronunciato sentenza contumaciale e condannato la missione a risarcire il danno materiale pari a 19 mesi di stipendio lordo e il danno non patrimoniale quantificato ex aequo et bono in 50.000 euro.

Questione preliminare: competenza del Vicepresidente della Corte

SC sosteneva che la sospensione di una sentenza del Tribunale resa in contumacia fosse disciplinata esclusivamente dall’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, che attribuisce tale potere al Tribunale stesso, con conseguente difetto di competenza del giudice cautelare della Corte.

La Corte respinge tale impostazione. Osserva che:

  • l’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale mira a garantire l’effettività del procedimento di revoca della sentenza contumaciale davanti al Tribunale;
  • l’articolo 278 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 39 dello Statuto, l’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte e la Decisione 2012/671/UE, conferisce al Vicepresidente della Corte un autonomo potere cautelare sui provvedimenti impugnati con appello.

Le due procedure hanno finalità diverse e non sono alternative in modo esclusivo. La sospensione richiesta in sede di appello serve a preservare l’effetto utile della futura decisione della Corte ed evitare un vuoto di tutela in presenza di un rischio di danno grave e irreparabile.

Esame dell’ammissibilità

SC eccepiva anche la carenza di interesse ad agire, richiamando dichiarazioni rese dalla controparte nel procedimento di revocazione davanti al Tribunale. La Corte non si pronuncia su tale eccezione: ritiene opportuno esaminare direttamente il merito della domanda cautelare, richiamando il principio secondo cui il giudice cautelare può respingere la domanda per infondatezza senza statuire previamente sull’eccezione di irricevibilità, quando ciò corrisponde alla buona amministrazione della giustizia.

Presupposti per la tutela cautelare

La Corte ribadisce che la concessione di misure provvisorie richiede cumulativamente:

  • fumus boni iuris, cioè una fondatezza prima facie in fatto e in diritto;
  • urgenza, nel senso del rischio di un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
  • ove necessario, ponderazione degli interessi.

Poiché tali condizioni sono cumulative, il mancato avverarsi di una sola è sufficiente per respingere la domanda.

Valutazione dell’urgenza e natura del danno dedotto

La Corte concentra l’analisi sull’urgenza. Ricorda che il danno deve essere valutato con riguardo alla necessità di evitare un pregiudizio grave e irreparabile, la cui probabilità deve essere sufficientemente dimostrata.

Nel caso concreto, Eulex Kosovo si limitava a richiamare il carattere asseritamente sproporzionato della condanna al pagamento di somme di denaro. La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il danno pecuniario, salvo circostanze eccezionali, non è irreparabile, poiché di regola può essere reintegrato mediante compensazione economica.

La domanda è però carente di allegazioni specifiche:

  • non spiega perché il pagamento alla destinataria della sentenza dovrebbe causare un danno irreparabile;
  • non sostiene né dimostra che il pregiudizio non sarebbe quantificabile;
  • non prova che SC non sarebbe in grado di restituire le somme in caso di annullamento della sentenza in appello.

Di conseguenza, la Corte conclude che Eulex Kosovo non ha dimostrato l’impossibilità di attendere l’esito del giudizio principale senza subire un danno grave e irreparabile.

Decisione

Poiché l’urgenza non è provata, la domanda di sospensione dell’esecuzione è respinta senza esaminare il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate alla decisione che definirà il procedimento.

Principio affermato

La sospensione cautelare ex articolo 278 TFUE di una sentenza del Tribunale resa in contumacia può essere ordinata dalla Corte nell’ambito dell’appello anche se il regolamento di procedura del Tribunale prevede un meccanismo di sospensione proprio; tuttavia, quando il pregiudizio dedotto è esclusivamente patrimoniale, la misura non può essere concessa se non è dimostrato un rischio concreto di danno irreparabile, quale l’incapacità del destinatario della condanna di restituire le somme in caso di accoglimento dell’appello.

Come è indicizzato

Materieprocedimenti cautelariappelloresponsabilità contrattualedanno pecuniarioorganismi e missioni dell’unione europea

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