Tribunale, Sentenza T-308/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 29 March 2023. — celotec GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark DECOTEC – Absolute ground for invalidity – Lack of descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-308/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di celotec contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la validità del marchio denominativo "DECOTEC". Ha escluso che il segno fosse descrittivo dei prodotti interessati o privo di carattere distintivo, osservando che il significato evocato richiedeva più passaggi mentali e non era immediatamente percepibile dal pubblico pertinente. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della decisione impugnata.
Nullità del marchio UE denominativo "DECOTEC": il Tribunale conferma che il segno non è descrittivo né privo di distintività per i prodotti rivendicati
La questione giuridica
Se il segno denominativo "DECOTEC" fosse, per i prodotti delle classi 16, 19 e 27, descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e, conseguentemente, privo di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b); inoltre, se la decisione della Commissione di ricorso fosse adeguatamente motivata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
Principio di diritto
Un marchio UE costituito da un neologismo o da una combinazione di elementi descrittivi può essere dichiarato nullo per descrittività solo se, considerato nel suo insieme, presenta per il pubblico pertinente un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti tale da consentirne la percezione immediata come descrizione di una loro caratteristica; non basta che i singoli elementi siano evocativi o descrittivi separatamente. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che "DECOTEC" non comunicasse, senza un’analisi mentale ulteriore, un significato descrittivo dei prodotti rivendicati e che la Commissione di ricorso avesse motivato in modo sufficiente il rigetto sia della descrittività sia della mancanza di distintività; pertanto, il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
Nullità del marchio UE denominativo "DECOTEC"
La pronuncia riguarda un procedimento di annullamento davanti al Tribunale dell’Unione europea, instaurato da celotec GmbH & Co. KG contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO. Oggetto del contendere è la validità del marchio UE denominativo "DECOTEC" per prodotti delle classi 16, 19 e 27.
Fatti e procedimento
celotec aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE registrato da Decotec Printing, SA, invocando i motivi assoluti di nullità fondati sull’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, richiamati tramite l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. La Divisione Annullamento aveva respinto la domanda e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che il segno non fosse descrittivo e non fosse privo di distintività.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la domanda di registrazione risale al 7 giugno 2012. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Sono richiamati in particolare:
- articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;
- articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
- articolo 296 TFUE.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente deduceva tre motivi:
- insufficiente motivazione della decisione dell’EUIPO;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per erronea qualificazione del segno come non descrittivo;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per avere escluso il difetto di distintività.
Sul motivo relativo alla motivazione
Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato con l’articolo 296 TFUE, non richiede di rispondere a ogni argomento delle parti, ma solo di esporre i fatti e le considerazioni giuridiche decisive. La motivazione può essere anche implicita, purché consenta alle parti di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.
Nel caso concreto, la Commissione di ricorso aveva spiegato che:
- il segno "DECOTEC" non aveva, di per sé, un significato specifico;
- i documenti prodotti non dimostravano che il segno fosse usato in senso descrittivo;
- il pubblico rilevante non avrebbe tratto dal segno informazioni specifiche o sufficientemente chiare sulle caratteristiche dei prodotti.
Perciò, secondo il Tribunale, la motivazione era sufficiente anche quanto alla valutazione della distintività.
Sulla descrittività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
Il Tribunale ribadisce i criteri consolidati: un segno è vietato se esiste un rapporto sufficientemente diretto e specifico con i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico pertinente di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica. Inoltre, per i neologismi o i termini composti, non basta che i singoli elementi siano descrittivi: occorre che anche il segno nel suo insieme lo sia, salvo che la combinazione non produca un’impressione diversa dalla mera somma delle parti.
Applicando tali principi, il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso aveva riconosciuto che "deco" e "tec" potevano evocare rispettivamente "decorazione" e "tecnologia", ma aveva correttamente rilevato che "DECOTEC", considerato globalmente, non aveva un significato specifico immediatamente percepibile. Il fatto che occorressero più passaggi mentali per attribuirgli il significato di "decoration technology" escludeva la descrittività immediata. Anche il collegamento con i prodotti rivendicati era stato adeguatamente esaminato e non emergeva un nesso diretto e specifico.
Sulla prova e sull’uso dei documenti
Il Tribunale respinge le censure con cui il ricorrente sosteneva che l’EUIPO avesse ignorato o male interpretato le prove prodotte. Ricorda che, in un procedimento di nullità, l’EUIPO può prendere in considerazione elementi successivi alla data rilevante solo se essi permettono di ricostruire la situazione esistente a tale data. Nel caso concreto, i documenti prodotti non dimostravano che, alla data di deposito della domanda di marchio, il segno fosse usato o percepito come indicativo di "decoration technology".
Sul difetto di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che un marchio ha carattere distintivo se consente di identificare i prodotti come provenienti da una determinata impresa. Nei procedimenti di nullità l’EUIPO non è tenuto a rilevare d’ufficio tutti i possibili fatti rilevanti, poiché il marchio UE gode di una presunzione di validità e spetta a chi chiede la nullità allegare e provare i fatti specifici che la mettono in discussione.
Nel caso concreto, la Commissione di ricorso aveva rilevato che il ricorrente non aveva sviluppato un argomento autonomo diverso dalla dedotta descrittività. Il Tribunale ritiene tale valutazione corretta e osserva che, in assenza di una censura chiara e distinta sul difetto di distintività, l’EUIPO non era tenuto a esaminare d’ufficio ulteriori profili.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna celotec GmbH & Co. KG alle spese. La decisione impugnata dell’EUIPO resta quindi ferma, con conferma della validità del marchio UE "DECOTEC".
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