Tribunale, Ordinanza T-782/22
Order of the President of the General Court of 27 March 2023. — Cogebi and Cogebi, a.s. v Council of the European Union. — Interim relief – Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine – Prohibition on purchasing, importing or transferring, directly or indirectly, goods which generate significant revenues for Russia into the Union – Application for suspension of operation – Disregard of the procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-782/22 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto come irricevibile la domanda di misure provvisorie proposta da due società contro la disciplina sanzionatoria UE che vieta l’importazione di prodotti in mica, inclusi nel codice CN 6814. La decisione si fonda esclusivamente sul difetto di autosufficienza dell’istanza cautelare, che non conteneva alcuna reale dimostrazione del fumus boni iuris. Il Tribunale ha quindi ritenuto assorbito ogni ulteriore esame di urgenza e bilanciamento degli interessi, riservando le spese.
In sede cautelare, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione dell’efficacia di una misura restrittiva UE contro la Russia per mancato rispetto dei requisiti formali dell’istanza, in particolare per l’assenza autonoma e intelligibile del fumus boni iuris.
La questione giuridica
Se la domanda di provvedimenti provvisori proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE fosse ricevibile pur non contenendo, in modo autonomo e comprensibile, alcuna argomentazione sul requisito del fumus boni iuris e sul bilanciamento degli interessi, con mero rinvio alla causa di merito.
Principio di diritto
Una domanda di sospensione dell’esecuzione è irricevibile se non espone in modo autonomo, coerente e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto necessari a dimostrare, almeno in via prima facie, la fondatezza delle censure e, se del caso, l’urgenza e il bilanciamento degli interessi; non è sufficiente un rinvio generico al ricorso principale o ai relativi allegati, poiché il giudice cautelare non può supplire alle carenze dell’istanza cercando d’ufficio gli argomenti necessari.
Norme richiamate
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Punto 223 delle Practice Rules for the Implementation of the Rules of Procedure of the General Court
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Regolamento (UE) 2022/1904
- Decisione 2014/512/PESC
- Decisione (PESC) 2022/1909
Sospensione cautelare di una misura restrittiva UE contro la Russia: irricevibilità per difetto di autosufficienza
Il Presidente del Tribunale è intervenuto in un procedimento cautelare incidentale relativo a un ricorso di annullamento proposto da due imprese contro il regolamento che ha inserito il codice CN 6814 tra i beni soggetti a divieto di importazione nell’ambito delle misure restrittive adottate nei confronti della Russia.
Fatti e svolgimento del procedimento
Le ricorrenti, attive nella fabbricazione di prodotti industriali a base di mica resistenti a elevate tensioni e temperature, hanno impugnato il regolamento (UE) 2022/1904 nella parte in cui modifica l’allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 e vi inserisce il codice CN 6814, relativo a mica lavorata e articoli di mica. Parallelamente al ricorso di annullamento, hanno chiesto ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE la sospensione dell’efficacia della misura impugnata.
Quadro normativo rilevante
La decisione si colloca nel sistema delle misure restrittive adottate dall’Unione in risposta alle azioni della Federazione russa contro l’Ucraina. Sono richiamati in particolare:
- il regolamento (UE) n. 833/2014;
- il regolamento (UE) 2022/1904;
- la decisione 2014/512/PESC;
- la decisione (PESC) 2022/1909. Sul piano processuale, sono centrali gli articoli 278 e 279 TFUE, in combinato con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 156, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.
Requisiti per i provvedimenti provvisori
Il Presidente ricorda che la concessione di misure cautelari presuppone la sussistenza cumulativa di:
- fumus boni iuris;
- urgenza, nel senso del rischio di un danno grave e irreparabile;
- ove necessario, bilanciamento degli interessi. L’istanza deve inoltre essere proposta con atto separato e contenere, in modo sufficiente e autonomo, l’oggetto della controversia, le circostanze che fondano l’urgenza e i mezzi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.
Ragionamento del Tribunale
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che nell’istanza cautelare le ricorrenti non hanno formulato alcun argomento specifico né sul fumus boni iuris né sul bilanciamento degli interessi. Quanto al fumus, si sono limitate ad affermare di confidare nell’esito favorevole del ricorso principale, senza esporre alcuna censura giuridica valutabile.
Secondo il Tribunale, tale carenza impedisce di considerare l’istanza intelligibile in sé stessa e non può essere sanata da un generico rinvio al ricorso principale o ai relativi allegati. Il giudice cautelare non è tenuto a ricercare autonomamente, nelle altre parti del fascicolo, gli elementi che dovrebbero sorreggere la domanda; un simile onere svuoterebbe di significato il requisito dell’atto separato e dell’autosufficienza dell’istanza.
Decisione
Poiché l’istanza non soddisfa i requisiti dell’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura, in particolare per quanto riguarda il fumus boni iuris, il Presidente del Tribunale la dichiara irricevibile. Le spese vengono riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio affermato
Ai fini della ricevibilità di una domanda di sospensione dell’esecuzione, l’atto introduttivo deve contenere da solo gli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire al giudice cautelare di valutare la fondatezza prima facie della domanda; il semplice rinvio al ricorso di merito non basta. In mancanza di tale autosufficienza, la domanda è irricevibile, anche se proposta contro una misura restrittiva dell’Unione.
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