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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34319/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta in sede concorsuale, di separazione e rivendica di alcuni beni mobili asseritamente di proprietà della società in amministrazione straordinaria e, in subordine, dal tentativo di ottenere l'ammissione al passivo per il controvalore dei beni non più reperibili. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo sulla base di tre rationes: inopponibilità della documentazione per difetto di data certa anteriore al fallimento; irrilevanza delle ragioni del mancato rinvenimento dei beni, non essendo stata formulata una domanda di pagamento del controvalore; incertezza sull'effettivo possesso e sulla corrispondenza dei beni. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello principale, valorizzando soprattutto la novità, in appello, della domanda di ammissione al passivo del credito corrispondente al controvalore dei beni, ritenendo inoltre generico il motivo con cui si sosteneva che tale domanda fosse implicitamente compresa nella rivendica. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'ammissione del curatore di aver rinvenuto e alienato almeno alcuni beni; 2) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei beni rinvenuti; 3) violazione degli artt. 103 l.fall., 345 e 167 c.p.c., sostenendo che, per i beni acquisiti e poi non più disponibili perché venduti dal curatore, dovesse essere accolta la domanda di ammissione al passivo in prededuzione del controvalore, asseritamente proposta tempestivamente nella prima difesa utile dopo la scoperta dell'alienazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla irrilevanza della specifica individuazione dei beni rinvenuti e sulla mancanza di una tempestiva domanda di ammissione al passivo per il loro controvalore. Ha respinto il secondo motivo perché non vi era omessa pronuncia: i giudici di merito avevano espressamente escluso la possibilità di accogliere la restituzione, poiché i beni non erano più nella disponibilità della curatela. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la disciplina invocata dalla ricorrente era quella riformata dell'art. 103 l.fall., inapplicabile ratione temporis, mentre il testo originario non consentiva la modifica della domanda di rivendica in domanda di ammissione al passivo del tantundem; ha inoltre rilevato la novità della domanda di controvalore in appello e la mancata indicazione di una tempestiva proposizione in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati alla luce dei diversi vizi denunciabili in cassazione; le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità e fondatezza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e respinto la domanda, anche implicitamente ma in modo inequivoco.

  • art. 345 c.p.c.

    È inammissibile in appello la proposizione di una domanda nuova non tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado.

  • art. 167 c.p.c.

    La parte che invoca la tempestiva proposizione di una domanda deve indicare specificamente dove e quando essa sia stata formulata.

  • art. 103 l.fall.

    La disciplina novellata non era applicabile ratione temporis; il testo originario non prevedeva la facoltà di trasformare la rivendica/restituzione in domanda di ammissione al passivo del controvalore del bene.

  • art. 95 l.fall.

    La possibilità di modificare la domanda nella procedura concorsuale è richiamata solo dalla disciplina novellata e comunque richiede una domanda esplicita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussiste il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare un diverso accertamento di fatto o una diversa lettura delle domande.
  • La nullità per omessa pronuncia non ricorre se il giudice di merito ha esaminato la domanda e l'ha respinta espressamente o per implicito in modo univoco.
  • In materia concorsuale, la domanda di rivendica o restituzione di un bene è cosa diversa dalla domanda di ammissione al passivo per il controvalore: la seconda richiede una domanda esplicita e tempestiva e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • La disciplina processuale successiva non può essere applicata retroattivamente quando il fallimento è stato dichiarato sotto il vigore del testo anteriore della norma invocata.
  • Chi deduce la tempestiva proposizione di una domanda o eccezione ha l'onere di indicare con precisione il momento processuale e il contenuto dell'atto in cui essa è stata formulata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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